L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31 del 2 ottobre 2006, fornisce alcune linee guida alle imprese della grande distribuzione sul problema delle differenze inventariali. Nel documento in questione, l’Agenzia precisa che non c’è alcuna automatica inversione dell’onere della prova sull’applicabilità della presunzione di cessione in evasione agli ammanchi inventariali rilevati per valorizzare le perdite di beni dovute a furti, danneggiamenti, errori e così via (Dpr 441/97). In quest’ambito, cioè, non possono essere elevate contestazioni sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, senza ulteriori elementi che avvalorino la conclusione raggiunta.
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