Ai fini della configurazione del reato di diffamazione tramite e-mail, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi solo sulla base dell’inserimento del contenuto offensivo nella rete e dell’invio della posta elettronica.
E’ necessario provare, quantomeno, l’effettivo recapito del messaggio, ovvero che quest’ultimo sia stato scaricato e trasferito sul dispositivo dell’utente.
Sulla base di questi assunti la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, ha annullato una condanna penale per il reato di diffamazione, contestato all’imputato sulla base di un messaggio di posta elettronica contenente espressioni lesive della reputazione di una conoscente, spedito a quest’ultima e ad altre persone.
L’accusato aveva adito i giudici di legittimità lamentando che non era stata raggiunta la prova dell’effettivo recapito del messaggio incriminato ai destinatari terzi e del fatto che questi lo avessero effettivamente letto, posto che gli stessi, sentiti in dibattimento, avevano dichiarato di non averne ricordo.
Doglianza, questa, ritenuta fondata dalla Suprema corte - con sentenza n. 55386 depositata l’11 dicembre 2018 – secondo la quale la decisione impugnata risultava affetta da un vizio di motivazione nella parte in cui, con riferimento al requisito della comunicazione con più persone, si era limitata a considerare raggiunta la prova solo sulla base del riscontrato pervenimento del messaggio di posta elettronica a destinatari terzi, senza precisare, però, la natura di tale riscontro.
Secondo gli Ermellini, ovvero, non era dato comprendere in cosa consistesse la prova del recapito dei messaggi ai destinatari evocata dal Tribunale.
In ogni caso – si legge nella decisione di legittimità – non era certamente decisiva, a tal fine, quella rappresentata dal fatto che la persona offesa avesse ricevuto la mail.
La prova del ricevimento del massaggio, in realtà, non necessariamente avrebbe dovuto essere il frutto di un accertamento di natura tecnica sul server di posta elettronica ovvero sui dispositivi dei destinatari, potendo questi ultimi confermare la circostanza in sede di esame testimoniale.
La stessa – ha continuato la Corte – si sarebbe potuta acquisire anche in via logica, purché sulla base di una “piattaforma fattuale idonea a sostenere il processo inferenziale, ad esempio facendo riferimento all’accertata abitudine del destinatario di accedere con frequenza al server di posta elettronica ovvero all’adozione sui dispositivi nella sua disponibilità di impostazioni di collegamento automatico al medesimo server”.
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