Per le Sezioni unite civili di Cassazione, il difetto di rappresentanza processuale è suscettibile di sanatoria, anche in grado di impugnazione, senza che, su tale aspetto, operino le ordinarie preclusioni istruttorie.
Qualora, poi, sorga, in sede di legittimità, la contestazione esplicita del potere rappresentativo del soggetto che ha agito in giudizio o stia resistendo, la prova documentale della sussistenza della legittimazione processuale può essere fornita anche in detta sede, ai sensi dell’articolo 372 del Codice di procedura civile.
E’ quanto evidenziato dal Supremo collegio di legittimità nel testo della sentenza n. 4248 del 4 marzo 2016.
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