La Ctp di Milano, con la sentenza n. 65/26/07, ha rigettato le pretese dell’Amministrazione finanziaria, con cui veniva richiesta l’inammissibilità di un ricorso presentato da un contribuente, per la mancata nomina di un difensore abilitato al momento del deposito del ricorso. Il contribuente, in data successiva al deposito del ricorso, aveva conferito una procura al proprio difensore. La Ctp di Milano ha ricordato che si ha inammissibilità del ricorso soltanto dopo la mancata nomina di un difensore tecnico, nel termine assegnato dal giudice tributario. Di conseguenza, l’intervenuta e spontanea nomina da parte del ricorrente di un difensore tecnico ha efficacia sanante, tale da escludere l’inammissibilità del ricorso.
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