Difensore e teste, incompatibilità alternativa
Pubblicato il 13 luglio 2010
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 16151 depositata lo scorso 8 luglio 2010, ha spiegato che, a differenza del carattere assoluto dell'incapacità del giudice o del pm ad assumere la funzione di testimone, quest'ultima funzione e quella di difensore si pongono, anche in sede civile, in rapporto di incompatibilità alternativa.
In particolare – si legge nel testo della decisione – non sussiste, anche nel medesimo giudizio, un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste “se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone”.
Tuttavia, “non vi è una base normativa per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente alla testimonianza resa, ovvero l'esatto contrario, e cioè che un difensore, cessata tale qualità, non possa assumere la qualità di testimone nello stesso processo”. In realtà – continua la Corte - il problema diventa di ordine deontologico ed è in questa sede che occorre individuare in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone.