La Cassazione ha ricordato come non configuri alcuna nullità la nomina di un difensore d'ufficio iscritto in un elenco di cui al secondo comma dell'articolo 97 Codice di procedura penale, di un distretto diverso da quello cui appartiene l'autorità giudiziaria procedente.
Difatti, il requisito dell'iscrizione in uno degli elenchi del distretto non incide sull'idoneità o capacità professionale del difensore medesimo, ma opera unicamente come norma di organizzazione professionale, non pregiudicando o limitando territorialmente in alcun modo l'attitudine alla difesa di ufficio, regolarmente verificata sia pur presso altro distretto.
Ad ogni modo, l'esercizio della difesa da parte di avvocato che è stato ammesso a far parte dell'elenco dei difensori d'ufficio, e quindi dotato della qualità che la legge richiede e ritenuto idoneo a garantire l'effettività della difesa, assicura l'assistenza dell'imputato.
E’ quanto ribadito dalla Prima sezione penale con sentenza n. 43816 del 3 ottobre 2018.
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