Dicitura “perm. unico lavoro” sul permesso di soggiorno? Può essere assunto

Pubblicato il 10 aprile 2014 Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2460 del 4 aprile 2014, ha spiegato le novità introdotte nel nostro ordinamento grazie all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 4 marzo 2014 di attuazione della direttiva 2011/98/UE.

Si ricorda che la sopracitata direttiva persegue l'obiettivo della semplificazione procedurale, in quanto impone agli Stati membri di:

- esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell’ambito di una procedura unica di domanda;

- rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione che sia, al contempo, autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato.

A tal proposito la circolare ministeriale chiarisce che l'inserimento dei commi 8.1 e 8.2 all'art. 5 del T.U. sull’immigrazione, introduce l'obbligo di inserire nei permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività di lavoro subordinato la dicitura "perm. unico lavoro".

Tale dicitura permetterà immediatamente di capire, senza dubbio alcuno, che i lavoratori in possesso del permesso su cui è apposta quella dicitura possono essere assunti.

Infatti la dicitura “perm. unico lavoro” non sarà presente sui permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori "alla pari", agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
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