Dichiarazioni omesse: credito riconosciuto con l'autotutela

Pubblicato il 20 agosto 2013 In caso di esistenza di crediti del contribuente, si fa più lontano l'onere di ricorrere alla procedura di rimborso utilizzando l'istanza di autotutela; questo anche se il contribuente ha omesso la presentazione della dichiarazione e in assenza di contenzioso.

Le informazioni in merito giungono da una comunicazione di servizio del 14 agosto 2013, dell'agenzia delle Entrate (documento non disponibile ufficialmente), in cui, richiamando la circolare 21/E/2013, viene affermato che già in sede di comunicazione di irregolarità se emergono crediti, questi possono essere, dopo una verifica, riconosciuti immediatamente, senza che il contribuente sia costretto ad intraprendere la strada della domanda di rimborso.

Lo strumento a cui deve far ricorso il contribuente è l'istanza di autotutela, allegando gli appositi documenti; l'ufficio competente, dopo aver valutato la posizione, se ravvisa l'esistenza del credito deve immediatamente scomputare le somme dall'importo dovuto ed indicato nella comunicazione di irregolarità. Il contribuente, però, è tenuto a pagare le sanzioni previste e gli interessi.
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