Attraverso l’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 3 del dlgs 241/97, che regola la sanzionabilità delle violazioni relative al rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione da parte degli intermediari abilitati e dell’asseverazione ad opera dei sostituti d’imposta, vengono aggiornate in euro le sanzioni tributarie per violazioni amministrative e prevista la punibilità degli intermediari in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni. Le reiterate violazioni o quelle particolarmente gravi comportano per intermediari e sostituti il rischio di sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione per un periodo da uno a tre anni, che si trasforma in inibizione in presenza di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione. Alle violazioni relative al visto di conformità, all’asseverazione ed alla certificazione, oltre quelle relative all’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 472/1997. Il Centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è solidalmente obbligato, con egli, al pagamento della somma corrispondente alla sanzione irrogata.
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