Con l’avvicinarsi della fine dell’anno diverse imprese si trovano a dover predisporre le dichiarazioni di intento per l’anno 2023. Come noto, l’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell'Iva è tenuto a redigere e trasmettere in via telematica (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) la dichiarazione di intento (che può riguardare una o a più operazioni sino a un certo importo) in conformità al modello approvato (Provvedimento n. 96911/E/2020). A fronte di tale invio, l’Amministrazione finanziaria rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
Il fornitore potrà visionare le informazioni risultanti dalle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali solo accedendo al proprio cassetto fiscale. Si ricorda che il fornitore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili ai fini Iva senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia della dichiarazione di intento è punito una con sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Con il provvedimento 293390/E/2021, poi, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle misure introdotte dalla Legge 178/2020 dirette a contrastare le frodi Iva realizzate con l'utilizzo di falso plafond. In particolare, con effetto dal 01/01/2022, sono state individuate le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia.
L’articolo 12-septies del D.L. 34/2019, come noto, ha cambiato in modo sostanziale le modalità “operative” per gli esportatori abituali che intendono acquistare beni o servizi senza applicazione dell’Iva, nei limiti del plafond disponibile. Tale meccanismo – lo si ricorda - consente di evitare o di ridurre il fisiologico costituirsi di una strutturale posizione di credito Iva per i soggetti che effettuano sistematicamente operazioni con l'estero, i quali si troverebbero permanentemente nella situazione di chiedere a rimborso l'Iva assolta sugli acquisti non avendo la possibilità di addebitare l'imposta nei confronti del cessionario (interpello 954-6/2018). Un rimedio a tale situazione è costituito, appunto, dalla facoltà, ricorrendone talune condizioni, di effettuare acquisti di beni e servizi ed importazioni senza l’applicazione dell’Iva. I contribuenti che possono avvalersi di tale facoltà sono quelli definiti correntemente "esportatori abituali".
Ciò detto, appare utile ai fini in esame ribadire due concetti chiave: l’uno relativo lo status di esportatori abituale e, l’altro, riguardante i criteri di determinazione del plafond.
Per quanto riguarda gli esportatori abituali, la norma dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. 746/1983 stabilisce che acquisiscono tale status i soggetti passivi che - nel periodo di riferimento (anno solare o dodici mesi precedenti) - hanno registrato un ammontare di corrispettivi derivanti delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 1 del DPR 633/1972, nonché operazioni assimilate, superiore al 10% del volume d'affari “rettificato”. Trattasi del volume d’affari determinato in base alle disposizioni dell'articolo 20 del DPR 633/1972 al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del DPR 633/1972 (ossia le cessioni di beni e servizi non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli articoli 7 - 7-septies del DPR 633/72, per le quali va emessa fattura).
Ad esempio, secondo la circolare 8/D/2003, se il contribuente ha realizzato un volume d'affari (determinato come sopra indicato) pari a 1.000, lo status sarà acquisito se l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è pari o superiore a 101 (superiore al 10% del volume d’affari). Al contrario, lo status non sarà acquisito se l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è uguale o inferiore a 100 (uguale o inferiore al 10% del volume d’affari).
Si ricorda che - ai sensi dell’articolo 8 del DPR 633/72- costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) |
le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della UE, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi; |
b) |
le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori dalla UE; |
b-bis) |
le cessioni con trasporto o spedizione fuori dall'UE entro 180 giorni dalla consegna effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della L. 125/2014 in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale; |
c) |
le cessioni, anche tramite commissionari, di beni “diversi” dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta. |
La norma sottolinea, poi, che le cessioni e le prestazioni di cui alla suddetta lettera c) sono effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dell’esportatore abituale:
Per quanto riguarda, invece, l’inquadramento relativo la determinazione del “plafond Iva”, si richiamano le disposizioni della norma ed i relativi interventi di prassi. L'articolo 8, comma 2 del DPR 633/1972, infatti, consente ai contribuenti che rivestono la qualifica di esportatore abituale di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva nei limiti delle esportazioni od operazioni assimilate “registrate” nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mese precedenti (plafond mobile). La scelta tra il sistema di determinazione del plafond con il metodo “fisso” o “mobile” è rimessa alla discrezionalità del contribuente e può essere modificata all'inizio di ciascun anno (risoluzione 77/E/2002).
La prassi amministrativa ha, altresì, precisato che non può avvalersi del beneficio del plafond l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, “acquista” un immobile. In particolare, la dichiarazione d’intento potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale. Diversamente, non potranno beneficiare del plafond i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo del reverse charge. In tal caso, la misura antifrode prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali (Principio di diritto n. 14/E/2019).
Operazioni che concorrono a formare il plafond |
|
Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) |
Art.8 co. 1 lett. a), b) e b-bis del DPR 633/72 |
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dalla UE |
Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93 |
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa |
Art. 8-bis co. 1 del DPR 633/72 |
Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa |
Art. 9 co. 1 del DPR 633/72 |
Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano |
Art. 71 del DPR 633/72 |
Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate ecc.) |
Art. 72 del DPR 633/72 |
Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari) |
Art. 41 del DL 331/93 |
Triangolazioni nazionali (operatore italiano cede beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore comunitario) |
Art. 58 co. 1 del DL 331/93 |
Cessioni intra-UE di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro paese UE |
Art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL 331/93 |
Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati, che vanno a formare il plafond |
Art. 37 co. 1 del DL 41/95 |
Cessioni intra-UE, di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte prima, effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34, D.P.R. 633/72 |
Art. 41 del DL 331/93 |
Operazioni che non concorrono a formare il plafond |
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Cessioni a viaggiatori extracomunitari |
Art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 |
Cessioni a viaggiatori extra-UE |
Art. 38-quater co. 1 del DPR 633/72 |
Cessioni relative a beni in transito “doganale” nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; |
Art. 7-bis co. 1 del DPR 633/72 |
Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA |
Art. 50-bis co. 4 lett. c) del DL 331/93 |
Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e prestazioni di servizio aventi ad oggetto beni ivi custoditi |
Art. 50-bis co. 4 lett. e) e h) del DL 331/93 |
Trasferimenti da un deposito IVA ad un altro |
Art. 50-bis co. 4 lett. i) del DL 331/93 |
La restante parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle cessioni di beni usati e coincide con il prezzo di acquisto; |
Art. 37 co. 1 del DL 41/95 |
Prestazione di servizi rese fuori dalla UE da agenzie di viaggio |
Art. 74-ter del DPR 633/72 |
A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva sono tenuti a redigere e trasmettere in via telematica (direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato) all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di intento (che può riguardare anche più operazioni) conforme al modello approvato. A fronte di tale invio, l’Amministrazione finanziaria rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. Così, il fornitore potrà visionare le informazioni risultanti dalle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali solo accedendo al proprio cassetto fiscale.
Dette informazioni saranno consultabili anche attraverso un intermediario abilitato, “delegato” ad accedere al cassetto fiscale. Resta, comunque, nella “facoltà” dell’esportatore abituale mettere a disposizione del fornitore “copia” della dichiarazione di intento, al fine di evitare dubbi sull’applicabilità o meno dell’Iva all’operazione. Allo stesso modo, questi potrebbe comunicare al fornitore anche solo il numero di protocollo della dichiarazione di intento inviata all'Agenzia nonché il plafond che si intende utilizzare. In tali eventualità appare ancora possibile poter effettuare un primo riscontro dell’avvenuta presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo del servizio “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento” presente sul sito delle Entrate.
Resta fermo che le dichiarazioni di intento emesse devono essere riepilogate dall’esportatore abituale nel quadro VC della dichiarazione annuale Iva: si dovrà riportare mese per mese l'ammontare delle operazioni che formano il plafond e l'ammontare degli acquisti/importazioni effettuati senza applicazione dell'imposta.
ATTENZIONE: In merito alla possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo “superiore” al plafond disponibile, l’Agenzia (risposte n. 27 e 195/2017) precisa che non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato.
Si ricorda, altresì, che se l'esportatore abituale intende acquistare da un fornitore per un importo “superiore” a quello preventivamente indicato nella lettera d'intento, deve produrre una nuova dichiarazione indicando l'ammontare ulteriore fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza Iva. In corso d'anno, è ammessa anche la possibilità di presentare dichiarazioni d'intento ad ulteriori fornitori. Dovrebbe, comunque, essere possibile “rettificare” in diminuzione l’importo del plafond indicato nella lettera d’intento, trattandosi di una facoltà quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.
Il fornitore è tenuto ad indicare nelle fatture emesse gli estremi del “protocollo” di ricezione della dichiarazione di intento inviata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Pertanto, prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’Iva occorrerà “controllare” con attenzione il proprio cassetto fiscale al fine di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.
Per alcuni operatori la soppressione dell’obbligo di consegnare/spedire al fornitore le dichiarazioni d’intento non può definirsi una semplificazione in quanto resta in capo a questi un onere di preventivo riscontro telematico, la cui violazione è aspramente sanzionata. Unica nota positiva è il “venir meno” di alcuni adempimenti procedurali (numerazione e annotazione in apposito registro), così come l’obbligo di riepilogare nella dichiarazione annuale Iva le dichiarazioni d’intento ricevute nel corso dell’anno.
Analogamente agli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, gli “estremi” del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati anche dall'importatore nella dichiarazione doganale. La dichiarazione d'intento, infatti, può riguardare anche una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento (risoluzione 38/E/2015). Per la verifica delle indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni di intento; così operando, l’esportatore abituale viene dispensato dalla consegna in Dogana di copia cartacea delle dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.
Nel caso in cui, in presenza di una dichiarazione di intento correttamente inviata dall’esportatore abituale, il fornitore abbia erroneamente emesso una fattura con Iva, è sempre possibile emettere una nota di accredito ed emettere nuovamente la fattura, questa volta senza applicazione dell’Iva. Si ricorda che, per effetto delle novità apportate in materia di dichiarazioni di intento con la conseguente soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali, il quadro VI è stato eliminato dal modello Iva (a partire dal modello IVA 2021)
A partire dal 01/01/2022, per emettere la fattura elettronica in riferimento alle operazioni in regime di non imponibilità Iva ex art. 8, co.1, lettera c) del DPR 633/72, sulla base di una dichiarazione d’intento ricevuta, il cedente/prestatore deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria ai fini della trasmissione del documento al Sistema di Interscambio (Provvedimento n. 293390/E/2021).
La fattura elettronica, in particolare, dovrà riportare:
Qualora la dichiarazione d'intento sia stata invalidata, a seguito dei controlli di cui al provv. 293390/2021, la fattura elettronica trasmessa al SdI (contenente il corrispondente numero del protocollo di ricezione) è invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta che viene recapitata dal SdI.
A decorrere dal 2020, non è più necessario che la dichiarazione d’intento sia:
Inoltre, con l’articolo 6, comma 1, lettera c) del D.L. 124/2019 è stato escluso l’utilizzo della dichiarazione d’intento per tutte le cessioni e importazioni riguardanti i carburanti oggetto della particolare disciplina di cui alla L. 205/2017 per l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione di tali prodotti dal deposito di un destinatario registrato. Resta fermo, invece, l’utilizzo della dichiarazione d’intento per alcune cessioni aventi ad oggetto il c.d. gasolio commerciale usato come carburante (di cui all’art. 24-ter del TUA), ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto. L’acquisto deve avvenire presso un deposito commerciale, da soggetti diversi dai destinatari registrati ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali i gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio.
A partire dal 2020 è stato anche inasprito il quadro sanzionatorio applicabile al fornitore che effettua l’operazione in regime di non imponibilità Iva senza aver preventivamente riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale. In particolare, il comma 4 bis dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997 stabilisce che è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta il fornitore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972 senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento. Così, stando al tenore letterale della norma, la sanzione proporzionale applicabile al fornitore si “aggancia” solo al fatto di non aver operato detta “verifica” preventiva, mentre prescinde dal fatto che l’esportatore abbia trasmesso una dichiarazione non veritiera o che non risulti in regola con le prescrizioni di legge (in quest'ultima ipotesi, dell'imposta e della sanzione risponde, salva la complicità delle parti, il solo cessionario).
Per quanto riguarda il cessionario, invece, in presenza di una fattura irregolare, è applicabile la sanzione prevista dall'articolo 6, co. 8, del DLgs. 471/97 (100% dell'imposta con un minimo di 250 euro), se questi non provvede alla regolarizzazione nei termini indicati da quest'ultima norma. Detto articolo 6, infatti, dispone quanto segue: “Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione….” .Per evitare la sanzione, questi deve presentare all'Agenzia un documento integrativo in duplice copia, entro 30 giorni dalla registrazione della fattura, previo versamento della maggiore imposta dovuta (C.M. 23/1999).
L'articolo 1, commi 1079 - 1083 della L. 178/2020 ha introdotto alcune misure fiscali dirette a contrastare le frodi Iva realizzate con l'utilizzo di falso plafond; con il provvedimento n. 293390/E/2021 è stata data attuazione a tale disposizione. In particolare, con effetto dal 01/01/2022, sono state individuate le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972 e che trasmettono alle Entrate, per via telematica, dichiarazioni d'intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali. Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
La valutazione del rischio è orientata, prioritariamente, alla:
Fermo restando i successivi controlli ordinari, la procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall'Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d'intento presentate; sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d'intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice nazionale degli Indirizzi Pec delle imprese e professionisti (INI-PEC) istituito presso il Mise.
Detta comunicazione dovrà, in particolare, contenere:
La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. Tuttavia, l'Ufficio, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti che hanno condotto all'invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla “rimozione” del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.
La comunicazione dell’invalidazione della dichiarazione d’intento è comunicata anche al soggetto destinatario della dichiarazione stessa, sempre a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata presente nell’INI-PEC. La comunicazione riporterà i dati identificativi del soggetto emittente ed il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. Ovviamente, una volta ricevuta detta comunicazione non sarà più possibile emettere delle fatture non imponibili sulla base di tale lettera d’intento. L’eventuale emissione di una fattura elettronica, non imponibile Iva ai sensi dell’art.8, co.1, lettera c) del DPR 633/72, recante il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata, sarà scartata da SdI.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. In particolare, una volta che l’Agenzia ha riscontrato delle irregolarità è inibita al contribuente la possibilità di inviare ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente invii, comunque, ulteriori dichiarazioni di intento queste verranno scartate dal sistema. Nella ricevuta di scarto saranno indicate sinteticamente le motivazioni dell’inibizione nonché l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale. Qualora l’Ufficio riconosca la validità delle ragioni del contribuente procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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