Con l'inizio del 2025 entrano in vigore le revisioni all’imposta di successioni e donazioni. Secondo la riformulazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, coloro che sono tenuti al versamento procedono con l'autoliquidazione dell'imposta seguendo quanto riportato nella dichiarazione di successione.
I contribuenti dispongono di 90 giorni per completare tale operazione. Inoltre, se viene inviato un avviso di liquidazione per un importo maggiore di tassa dovuta entro il termine di prescrizione di due anni dalla presentazione della dichiarazione di successione, il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni.
Previsto anche il pagamento rateale (non ammesso per importi inferiori a 1.000 euro):
Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento, del 20 per cento dell’imposta autoliquidata.
Con l'entrata in vigore delle nuove regole riguardanti i pagamenti delle tasse su eredità e donazioni, stabilite dal decreto legislativo n. 139/2024, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto tramite la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025 nuovi codici tributo e ha rinominato alcuni già in uso.
Le modifiche al Testo Unico sulle successioni sono valide per le dichiarazioni di successione iniziate a partire dal 1° gennaio 2025.
In conformità alla novità normativa, la risoluzione 2/E/2025 stabilisce l'uso dei seguenti nuovi codici tributo per l'autoliquidazione delle tasse di successione:
Durante la compilazione del modello F24, questi codici tributo devono essere inseriti nella sezione "Erario" accanto agli importi inseriti nella colonna "importi a debito versati", specificando:
Per i pagamenti dilazionati, è richiesto un acconto non inferiore al 20% dell’imposta totale, da pagare entro la stessa scadenza prevista per il versamento in unica soluzione, indicando nel campo corrispondente il valore “0101”. Per le somme residue da saldare a rate, il medesimo campo deve essere compilato con il numero della rata corrente (per esempio, “01”, “02”, “03”, ecc.) seguito dal totale delle rate previste (ad esempio, “08” o “12”).
La risoluzione stabilisce il codice tributo per le sanzioni legate a presentazioni tardive:
Durante la compilazione del modello F24, questo codice tributo appare nella sezione "Erario" dove vengono riportati gli importi debitori:
- nel campo "anno di riferimento", con il formato "AAAA", viene indicato l'anno della morte;
- nella sezione "Contribuente", si inseriscono il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede;
- il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" comprende il codice fiscale della persona deceduta e il codice "08" nel campo "codice identificativo".
Inoltre, la risoluzione rinomina il codice tributo:
I versamenti degli interessi per ravvedimento si effettuano con il codice "1537" già esistente, denominato "Successioni - Interessi per ravvedimento - art. 13, D. Lgs. n. 472/1997".
Per facilitare il pagamento delle somme richieste tramite gli avvisi di liquidazione, la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025 introduce il codice tributo:
Durante la compilazione del modello F24, tale codice tributo si trova nella sezione "Erario", accanto agli importi elencati come debiti, e include nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento", con il formato "AAAA", le informazioni specificate nell'avviso emesso dall'Ufficio.
Per i costi relativi alla notifica degli atti, si utilizza il codice tributo esistente "9400 - spese di notifica per atti impositivi".
Il seguente codice tributo viene rinominato:
Il pagamento degli interessi legati agli avvisi di liquidazione viene effettuato usando il codice tributo "A152" già esistente, intitolato "Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta".
Sono altresì rinominati i seguenti codici tributo:
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