Regole semplificate per gli esportatori abituali ma più oneri per il fornitore. A decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, l’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva è tenuto al solo invio telematico della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, senza più obblighi di comunicazione al fornitore o alla Dogana. Per effetto dell’articolo 12-septies del D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita") quindi, se, da una parte, si alleggeriscono gli adempimenti correlati alla dichiarazione di intento (ad esempio, numerazione e annotazione in apposito registro), dall’altra, occorre fare attenzione al fatto che gli “estremi” del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento siano indicati nelle fatture emesse in base ad essa ovvero siano indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Tuttavia, a fronte della semplificazione operativa, sono previste sanzioni più pesanti per chi commette errori. In particolare, il fornitore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili ai fini Iva senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento, è punito una con sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Con il provvedimento 27.02.2020 (n. 96911), l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni circa le modalità con le quali si rendono disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta. Con lo stesso provvedimento sono stati, poi, “aggiornati” il modello di dichiarazione d’intento, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Prima di procedere alla disamina delle nuove regole applicabili dal 2020 occorre fare il punto sulle regole in vigore fino allo scorso 31.12.2019. Si ricorda, infatti, che:
l'esportatore abituale era tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate; successivamente, a curarne la consegna al fornitore - o in Dogana - unitamente alla ricevuta di presentazione presso l'Agenzia delle Entrate;
il fornitore può effettuare operazioni senza applicazione dell'Iva una volta ricevuta la dichiarazione di intento corredata della citata ricevuta e acquisita la “prova” dell'intervenuta trasmissione della medesima all'Agenzia delle entrate da parte dell'esportatore.
Per effetto del cd. "Decreto crescita" (D.L. n. 34/2019), quindi, cambiano in modo sostanziale le modalità “operative” per gli esportatori abituali che intendono acquistare beni o servizi senza applicazione dell’Iva, nei limiti del plafond disponibile. Tale meccanismo - lo si ricorda - consente di evitare o di ridurre il fisiologico costituirsi di una strutturale posizione di credito Iva per i soggetti che effettuano sistematicamente operazioni con l'estero, i quali si troverebbero permanentemente nella situazione di chiedere a rimborso l'Iva assolta sugli acquisti, non avendo la possibilità di addebitare l'imposta nei confronti del cessionario (interpello 954-6/2018). Un rimedio a tale situazione è costituito appunto dalla facoltà, ricorrendone talune condizioni, di effettuare acquisti di beni e servizi ed importazioni senza l’applicazione dell’Iva. I contribuenti che possono avvalersi di tale facoltà sono quelli definiti correntemente "esportatori abituali".
Ciò detto, appare utile ai fini in esame ribadire due importanti concetti: l’uno relativo lo status di esportatore abituale, l’altro riguardante i criteri di determinazione del plafond.
Per quanto concerne gli esportatori abituali, la norma dell’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 746/1983 stabilisce che acquisiscono tale status i soggetti passivi che - nel periodo di riferimento (anno solare o dodici mesi precedenti) - hanno registrato un ammontare di corrispettivi derivanti dalle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 1 del DPR n. 633/1972 (ma anche le operazioni di cui alla nuova lett. b-bis)) superiore al 10% del volume d'affari “rettificato”. Trattasi del volume d’affari determinato in base alle disposizioni dell'articolo 20 del DPR n. 633/1972, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del DPR n. 633/1972 (ossia le cessioni di beni e servizi non territorialmente rilevanti in Italia ai sensi degli articoli 7, 7-septies del DPR n. 633/72, per le quali va emessa fattura). Ad esempio, secondo la circolare 8/D/2003, se il contribuente ha realizzato un volume d'affari (determinato come sopra indicato) pari a 1.000, lo status sarà acquisito se l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è pari o superiore a 101 (superiore al 10% del volume d’affari). Al contrario, lo status non sarà acquisito se l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è uguale o inferiore a 100 (uguale o inferiore al 10% del volume d’affari).
Si ricorda che - ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/72 - costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) |
le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della UE, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi; |
b) |
le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori dalla UE; |
b-bis) |
le cessioni con trasporto o spedizione fuori dall'UE entro 180 giorni dalla consegna effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della L. n. 125/2014 in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale; |
c) |
le cessioni, anche tramite commissionari, di beni “diversi” dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta. |
La norma sottolinea, poi, che le cessioni e le prestazioni di cui alla suddetta lettera c) sono effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dell’esportatore abituale:
su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità;
nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui all'articolo 8, comma 1 lett. a) e b) del DPR n. 633/72, poste in essere nel corso dell'anno solare precedente.
Per quanto riguarda, invece, l’inquadramento relativo alla determinazione del “plafond Iva”, si richiamano le disposizioni della norma ed i relativi interventi di prassi. L'articolo 8, comma 2 del DPR n. 633/1972, infatti, consente ai contribuenti che rivestono la qualifica di esportatore abituale di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva nei limiti delle esportazioni od operazioni assimilate “registrate” nell'anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mese precedenti (plafond mobile). La scelta tra il sistema di determinazione del plafond con il metodo “fisso” o “mobile” è rimessa alla discrezionalità del contribuente e può essere modificata all'inizio di ciascun anno (risoluzione n. 77/E/2002). La prassi amministrativa ha, altresì, precisato che non può avvalersi del beneficio del plafond l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, “acquista” un immobile. In particolare, la dichiarazione d’intento potrà riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale. Diversamente, non potranno beneficiare del plafond i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo del reverse charge. In tal caso, la misura antifrode ("reverse charge") prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali (Principio di diritto n. 14/E/2019).
Operazioni che concorrono a formare il plafond |
|
Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) |
Art.8 co. 1 lett. a), b) e b-bis del DPR n. 633/72 |
Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dalla UE |
Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL n. 331/93 |
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, effettuate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa |
Art. 8-bis co. 1 del DPR n. 633/72 |
Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa |
Art. 9 co. 1 del DPR n. 633/72 |
Cessioni e prestazioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano |
Art. 71 del DPR n. 633/72 |
Cessioni e prestazioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate ecc.) |
Art. 72 del DPR n. 633/72 |
Cessioni intracomunitarie di beni non imponibili (comprese operazioni triangolari) |
Art. 41 del DL n. 331/93 |
Triangolazioni nazionali (operatore italiano cede beni ad altro operatore nazionale, con consegna ad operatore comunitario) |
Art. 58 co. 1 del DL n. 331/93 |
Cessioni intra-UE di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione in altro paese UE |
Art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL n. 331/93 |
Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati, che vanno a formare il plafond |
Art. 37 co. 1 del DL n. 41/95 |
Cessioni intra-UE, di prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte prima, effettuate da produttori agricoli di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/72 |
Art. 41 del DL n. 331/93 |
Operazioni che “non” concorrono a formare il plafond |
|
Cessioni a viaggiatori extracomunitari |
Art. 8 co. 1 lett. c) del DPR n. 633/72 |
Cessioni a viaggiatori extra-UE |
Art. 38-quater co. 1 del DPR n. 633/72 |
Cessioni relative a beni in transito “doganale” nel territorio dello Stato o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale |
Art. 7-bis co. 1 del DPR n. 633/72 |
Cessioni di beni destinati ad essere introdotti in depositi IVA |
Art. 50-bis co. 4 lett. c) del DL n. 331/93 |
Cessioni di beni custoditi in un deposito IVA e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni ivi custoditi |
Art. 50-bis co. 4 lett. e) e h) del DL n. 331/93 |
Trasferimenti da un deposito IVA ad un altro |
Art. 50-bis co. 4 lett. i) del DL 331/93 |
La restante parte dei corrispettivi che non costituisce margine nelle cessioni di beni usati e coincide con il prezzo di acquisto |
Art. 37 co. 1 del DL n. 41/95 |
Prestazione di servizi rese fuori dalla UE da agenzie di viaggio |
Art. 74-ter del DPR n. 633/72 |
Nella versione targata “2020” dell’articolo 1, comma 1 lett. c) del D.L. n. 746/1983 viene confermato, in capo agli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva, l’obbligo di redigere e trasmettere in via telematica - direttamente, ossia tramite Entratel o Fisconline, ovvero mediante un soggetto abilitato - all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione di intento (che può ora può riguardare anche più operazioni) conforme al modello approvato. A fronte di tale invio, l’Amministrazione finanziaria rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del “protocollo” di ricezione. Tuttavia, per effetto delle nuove regole, viene meno il precedente obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Così, a partire dal 2.3.2020, il fornitore potrà visionare le informazioni risultanti dalle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali solo accedendo al proprio “cassetto fiscale”. Dette informazioni saranno consultabili anche attraverso un intermediario abilitato, “delegato” ad accedere al cassetto fiscale. Resta, comunque, nella “facoltà” dell’esportatore abituale mettere a disposizione del fornitore “copia” della dichiarazione di intento, al fine di evitare dubbi sull’applicabilità o meno dell’Iva all’operazione. Allo stesso modo, questi potrebbe comunicare al fornitore anche solo il numero di protocollo della dichiarazione di intento inviata all'Agenzia nonché il plafond che si intende utilizzare. In tali eventualità appare ancora possibile poter effettuare un primo riscontro dell’avvenuta presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo del servizio “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”, presente sul sito internet delle Entrate.
E’, in ogni caso, necessario, prima di emettere fattura, controllare (direttamente o tramite intermediari abilitati) nel proprio “cassetto fiscale” l’effettiva ricezione della dichiarazione d’intento.
Resta fermo che le dichiarazioni di intento emesse devono essere riepilogate dall’esportatore abituale nel quadro VC della dichiarazione annuale Iva.
Vecchi e nuovi obblighi per l’esportatore abituale |
|
Fino al 31.12.2019 |
Dall'1.1.2020 |
|
|
Più oneri in capo al fornitore. Nella versione 2020 dell’articolo 1, comma 1 lett. c) del D.L. n. 746/1983, infatti, il fornitore è tenuto ad indicare nelle fatture emesse gli estremi del “protocollo” di ricezione della dichiarazione di intento inviata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Pertanto, prima di effettuare l’operazione senza applicazione dell’Iva, occorrerà “controllare” con attenzione il proprio cassetto fiscale al fine di verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.
Per alcuni operatori, la soppressione dell’obbligo di consegnare/spedire al fornitore le dichiarazioni d’intento non può definirsi una semplificazione in quanto resta in capo a questi un onere di preventivo riscontro telematico, la cui violazione è aspramente sanzionata. Unica nota positiva è il “venir meno” di alcuni adempimenti procedurali (numerazione e annotazione in apposito registro), così come l’obbligo di riepilogare, nella dichiarazione annuale Iva, le dichiarazioni d’intento ricevute nel corso dell’anno.
Analogamente agli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, gli “estremi” del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati anche dall'importatore nella dichiarazione doganale.
La dichiarazione d'intento, infatti, può riguardare anche una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento (risoluzione n. 38/E/2015). Per la verifica delle indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni di intento; così operando, l’esportatore abituale viene dispensato dalla consegna in Dogana di copia cartacea delle dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.
Nel caso in cui, in presenza di una dichiarazione di intento correttamente inviata dall’esportatore abituale, il fornitore abbia erroneamente emesso una fattura con Iva, è sempre possibile emettere una nota di accredito ed emettere nuovamente la fattura, questa volta senza applicazione dell’Iva.
Vecchi e nuovi obblighi per il cedente/prestatore |
|
Fino al 31.12.2019 |
Dall'1.1.2020 |
|
|
Ulteriore novità ha riguardato l’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 1 del DL n. 746/83. Pertanto, a decorrere dal 2020, non è più necessario che la dichiarazione d’intento sia:
redatta in duplice esemplare;
progressivamente numerata dall’esportatore abituale e dal fornitore o prestatore;
annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del DPR n. 633/1972 e conservata a norma dello stesso articolo.
Novità da segnalare anche per le cessioni di carburante. Con l’articolo 6, comma 1, lettera c) del D.L. n. 124/2019 viene “escluso” l’utilizzo della dichiarazione d’intento per tutte le cessioni e importazioni riguardanti i carburanti oggetto della particolare disciplina di cui alla L. n. 205/2017 per l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione di tali prodotti dal deposito di un destinatario registrato. Resta fermo, invece, l’utilizzo della dichiarazione d’intento per alcune cessioni aventi ad oggetto il cd. "gasolio commerciale" usato come carburante (di cui all’art. 24-ter del TUA), ai fini dello svolgimento dell’attività di trasporto. L’acquisto deve avvenire presso un deposito commerciale, da soggetti diversi dai destinatari registrati ovvero da soggetti diversi da quelli per conto dei quali i gestori di un deposito fiscale o destinatari registrati abbiano immesso in consumo o estratto il medesimo gasolio.
Inasprito il quadro sanzionatorio applicabile al fornitore che effettua l’operazione in regime di non imponibilità Iva senza aver preventivamente riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale. In particolare, a partire dall’1.1.2020, per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 12-septies del "Decreto crescita", la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 bis dell’articolo 7 del Dlgs n. 471/1997 passa da una misura fissa ad una proporzionale. Conseguentemente, è punito con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (in luogo della sanzione da 250 a 2.000 euro) il fornitore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/1972 senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di intento. Si ricorda, al riguardo, quanto evidenziato nel dossier al decreto: “il cedente o prestatore che effettua cessioni (anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) o prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, deve riscontrare telematicamente sul sito dell'Agenzia delle entrate l'avvenuta presentazione prima di effettuare le operazioni stesse”. Così, stando al tenore letterale della norma, la sanzione proporzionale applicabile al fornitore si “aggancia” solo al fatto di non aver operato detta “verifica” preventiva, mentre prescinde dal fatto che l’esportatore avesse o meno trasmesso regolarmente la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. L’applicazione di una sanzione così pesante sembra essere in contrasto con il principio della proporzionalità della sanzione: la stessa è equiparata a quella prevista in capo al fornitore che effettua operazioni senza applicazione dell’Iva in mancanza della dichiarazione d'intento (articolo 7, comma 3 del DLgs. n. 471/97).
Con il provvedimento 27.02.2020 sono stati “aggiornati” il modello di dichiarazione d’intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Tale nuovo modello è utilizzabile a partire dallo scorso 2 marzo. Resta ferma la possibilità di utilizzare il “vecchio” modello fino al 27.4.2020. In generale, lo scheletro del nuovo modello resta quello del passato. Vengono, tuttavia, fornite – nell’ambito delle relative istruzioni – alcune importanti precisazioni.
Le principali indicazioni del nuovo modello DI |
|
Frontespizio |
Viene chiarito che in presenza di un Gruppo Iva, occorre indicare nel campo “Partita IVA” il numero di Partita Iva allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di Partita Iva) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (circolare n. 19/E/2018). Inoltre, viene eliminato dal modello il riquadro riservato al numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento. |
Sezione Dichiarazione
|
L’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva, deve indicare:
|
Quadro A - Plafond |
la Sezione è composta da 3 sottosezioni.
Nella prima va indicata la natura del plafond: Fisso o Mobile. Nella seconda vanno riportate le operazioni che concorrono alla formazione del plafond (quali: le esportazioni di beni, le cessioni intracomunitarie di beni; le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi; le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, le operazioni straordinarie). In particolare, se alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale Iva è stata già presentata, va barrata la casella 1 “Dichiarazione annuale IVA presentata” e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5). Nella terza vanno indicati il codice fiscale dell’intermediario, la data dell’impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario. |
Quadro Normativo |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".