Dichiarazioni 2017: si parte con i modelli definitivi

Pubblicato il 26 gennaio 2017

Nuove agevolazioni nel modello 730

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, pubblicati con distinti provvedimenti del 16 gennaio 2017, i primi modelli relativi alle dichiarazioni 2017, per il periodo d’imposta 2016, i quali dopo la loro prima comparsa in bozza sono stati approvati in via definitiva. Sono in particolare già disponibili assieme alle relative istruzioni il modello Iva 2017, il modello 730/2017, la Certificazione Unica e il modello 770/2017.

Nel seguente intervento verranno esaminate le principali novità del modello 730/2017 che rimangono confermate dopo la pubblicazione del modello in bozza.

Viene in particolare ampliata la lista degli sconti fiscali, con l’agevolazione sui premi di risultato, quella per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia, la detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. Vi sono inoltre gli sconti (non prorogati per il 2017) per le giovani coppie che attraverso la dichiarazione dei redditi potranno ottenere la detrazione del 50% per le spese sostenute per arredare la casa. Altri bonus, che si potranno beneficiare con il modello 730, sono quelli relativi alle erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza o a favore degli istituti scolastici (School Bonus).

Tra le novità vi è anche il debutto della detrazione del 19% sulle spese per canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.

Il modello 730

Il modello 730/2017 viene presentato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati che posseggono determinati redditi. La presentazione del modello 730 presenta dei vantaggi in quanto il contribuente non deve eseguire calcoli particolari, ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre), e se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dallo stipendio (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

A partire dal 15 aprile prossimo, l’Agenzia delle Entrate metterà inoltre a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it anche il modello 730 precompilato che potrà essere presentato in alternativa a quello ordinario.

Per la sua predisposizione l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati contenuti nella Certificazione Unica, inviata dai sostituti d’imposta (es. i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale), gli oneri deducibili o detraibili che le vengono comunicati quali spese sanitarie e relativi rimborsi, gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali, i contributi versati alle forme di previdenza complementare, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e relativi rimborsi, le spese funebri, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali). Nella dichiarazione precompilata vi sono anche alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente come: i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, gli altri dati presenti nell’anagrafe tributaria come le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato tuttavia non è obbligato ad utilizzarlo, in quanto può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 o il modello Redditi PF ex Unico). Per la presentazione del modello precompilato bisogna accedere ad una sezione dedicata dell’Agenzia delle Entrate ed essere in possesso di un PIN che può essere richiesto on line o presso gli uffici territoriali. 

Chi ha percepito redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi PF 2017. Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, se possibile, oppure presenterà il modello Redditi, a meno che non rientri nei casi di esonero previsti dalla normativa.  

Il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta se questo presta l’assistenza fiscale, ad un CAF o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio, devono presentare il modello 730 ad un CAF o presso un professionista abilitato.

Ritornando al modello 730 precompilato, se questo viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle previste agevolazioni. Potrà essere ad esempio controllare l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

I risparmi d’imposta

Le agevolazioni fiscali entrate in vigore per l’anno d’imposta 2016 e che confluiscono nel modello 730 consentono al contribuente (dipendente o pensionato) notevoli risparmi nei confronti del fisco o anche di ottenere un rimborso in busta paga. Molte novità relative alle agevolazioni saranno presenti anche nel modello precompilato. Nuovi soggetti come ad esempio le parafarmacie da quest’anno dovranno mettere a disposizione dell’amministrazione finanziaria attraverso il Sistema tessera sanitaria (Sts) i dati sui farmaci acquistati dai contribuenti che danno diritto alla detrazione del 19% per le spese in medicinali, come anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, delle ostetriche/i e dei tecnici sanitari di radiologia medica.

I nuovi obblighi di comunicazione sono stati estesi anche per le spese veterinarie, quelle relative alle prestazioni psicologiche o all’acquisto di occhiali e lenti a contatto. La scadenza per tale adempimento è imminente (il prossimo 31 gennaio) e sia le categorie interessate sia i professionisti che prestano l’assistenza fiscale, sono alle prese con una vera e propria corsa contro il tempo per recuperare, organizzare e trasmettere i dati telematicamente previa, in caso di ritardo, l’applicazione delle sanzioni. 

Più tempo avranno invece (fino al 28 febbraio) gli enti per il diritto allo studio e gli amministratori di condominio chiamati rispettivamente a comunicare i rimborsi di spese universitarie e gli esborsi sostenuti dai condomini per i lavori di ristrutturazione o di risparmio energetico.

Più tempo per l’invio del modello

Con la versione definitiva del modello 730/2017 viene anche ufficializzato il nuovo calendario per il suo invio. A seguito delle disposizioni previste ed introdotte dal D.L. 193/2016, da quest’anno, ci sarà più tempo, per chi presenta il 730 precompilato in via autonoma avvalendosi del portale dell’Agenzia delle Entrate.

La scadenza in quest’ultimo caso slitta dal 7 al 23 luglio (e quest’anno il termine ultimo sarà il 24 luglio in quanto la scadenza cade di domenica).

I CAF dipendenti e i professionisti abilitati (iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro), potranno beneficiare del differimento al 23 luglio solo a condizione di aver trasmesso entro il 7 luglio, almeno l’80% dei modelli presi in carico.

I rimborsi

Sul versante dei rimborsi, le istruzioni al modello di quest’anno si presentano, rispetto allo scorso anno, sintetiche. Per quanto attiene infatti, alla casistica relativa ai controlli preventivi per cui il rimborso è delegato all’Agenzia, l’informativa presente sul sito delle Entrate si limita a richiamare “i casi previsti dalla legge”.

A prescindere dall’entità del credito, se la precompilata viene presentata direttamente dal contribuente (o dal sostituto) senza modifiche che impattino sulla liquidazione predisposta dalle Entrate, non scatta alcun blocco preventivo e il rimborso sarà effettuato direttamente dal datore di lavoro, senza transitare per il controllo dell’amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda invece l’invio tramite intermediario abilitato, in presenza di un credito superiore a quattro mila euro, il controllo preventivo può scattare solo se il 730 è presentato da quest’ultimo con le forme e i canali tradizionali (articolo 13 del D.M. 164 del 31 maggio 1999) e non anche se lo stesso intermediario accede, con delega, alla precompilata dell’assistito e invia (tramite il canale Entratel) il modello 730 accettato integralmente oppure modificato. In quest’ultimo caso, infatti, sotto il profilo giuridico si rientra nel comma 3 e non nel comma 4 dell’articolo 1 del D.lgs 175/2014.

Per quanto riguarda l’effettuazione dei rimborsi (Irpef, ecc.), questi vengono effettuati dal datore di lavoro o ente pensionistico a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, questi possono inoltre trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Un’altra data da considerare per chi presenta il modello 730 è il mese di novembre dove viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Assenza del sostituto

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il Caf o il professionista:

I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche.

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line, oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria sul conto corrente del contribuente se sono state indicate all’Agenzia delle Entrate le coordinate bancarie o postali.

Se invece non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere. Per importi inferiori a 1.000 euro, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso, per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

Credito d’imposta per la video sorveglianza

Nel modello 730 è presente (nel quadro G) una sezione dedicata all’indicazione del credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, o connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d’imposta è determinato applicando la percentuale resa nota tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro il 31 marzo 2017, all’importo delle spese indicate nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate (modalità e termini di presentazione dell’istanza saranno definiti dalla medesima Agenzia).

E’ necessario, perché spetti il credito, che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d’imposta è utilizzabile mediante F24, che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in alternativa può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

I bonus per la casa

Nel modello 730/2017 vi sono diverse novità sul tema delle agevolazioni relative al settore immobiliare. Nel quadro E troviamo ad esempio la detrazione d’imposta al 19% per i contratti di leasing per l’acquisto della prima casa, la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie e per l’Iva sull’acquisto della abitazioni classe energetica A e B cedute dalla imprese costruttrici.

Relativamente alla locazione è stata confermata dalle istruzioni anche per il 2016 la possibilità di indicare, nel quadro B sezione II (righi da B11 a B13) gli estremi di registrazione del contratto in alternativa al codice identificativo. Lo scorso anno la risoluzione 31/E del 15 luglio 2016, considerate le difficoltà operative in capo ad alcuni operatori, aveva consentito di indicare gli estremi di registrazione del contratto in alternativa al numero identificativo del contratto.

Nel quadro E (sezione III C) sono stati inseriti due nuovi righi relativi  a due detrazioni valevoli per il 2016 in quanto non rifinanziate per il 2017.

Abbiamo il rigo E58 dedicato alle spese per arredo degli immobili “prima casa” delle “giovani coppie”. La detrazione non è cumulabile con quella indicata al rigo E57 riguardante l’arredo degli immobili ristrutturati.

La detrazione spetta su di un ammontare massimo di 16mila euro di spese (limite riferito alla coppia) da ripartire in 10 rate annuali al verificarsi di determinate condizioni.

Il rigo E59 va invece utilizzato per indicare l’importo dell’Iva corrisposta per l’acquisto effettuato nel 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, e dell’eventuale pertinenza, purché tale acquisto avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza di tale vincolo.

Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali e spetta nella misura del 50% dell’Iva pagata nel 2016. All’importo dell’IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l’agevolazione prevista per le spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l’acquisto di box o posti auto pertinenziale.

Leasing per abitazione principale

Viene riconosciuta nel modello 730 la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing e oneri accessori pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale (entro un anno della consegna) ai contribuenti che alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro.

L’importo dei canoni di leasing per cui si può fruire della detrazione, non può essere di importo superiore a 8.000 euro se alla data di stipula del contratto, si hanno meno di 35 anni o di 4.000 euro se alla stessa data si hanno 35 anni o più.

L’agevolazione spetta anche se nel 2016 è stato pagato il prezzo di riscatto, in tal caso questo non può essere superiore a 20.000 euro se si ha meno di 35 anni, a 10.000 euro se si ha 35 anni o più.

L’importo del canone di leasing assieme al prezzo di riscatto pagato nel 2016, alla data di stipula del contratto, e al numero di rata per cui si usufruisce dell’agevolazione, va inserito nel rigo E14 del quadro E.

L’agevolazione spetta al verificarsi dei presupposti previsti dalla norma e alle stesse condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale.

Tassazione per i premi di risultato

Quest’anno tra le novità è prevista anche una tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro o a 2.500 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10% se invece si percepiscono benefit o rimborsi spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.

Nel modello il rigo interessato è il C4 del quadro C, che va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e che nell’anno d’imposta 2015 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 50.000 euro. In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (con la conseguente compilazione della certificazione Unica 2017), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore.

School Bonus

Interessante è il riconoscimento per le erogazioni liberali fino a 100.000 euro che sono state effettuate nel 2016 di un credito d’imposta pari al 65%. Tali erogazioni andranno inserite nel rigo G10 del quadro G dei crediti d’imposta.

Sono valide le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione destinate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e agli interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti.

Il credito d’imposta spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato “Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell’occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, la parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Quadro Normativo

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017

Istruzioni Ministeriali Modello 730/2017

Decreto Legge n.193 del 22 ottobre 2016

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