Dichiarazioni 2013. Come indicare gli immobili inagibili

Pubblicato il 16 maggio 2013

Con la formula “risposte a quesiti”, l'agenzia delle Entrate riepiloga, con circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, i numerosi interventi chiarificatori avvenuti in varie materie tra cui gli sconti per interventi di ristrutturazione, detrazioni e immobili inagibili ai fini Imu.


INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO


Ex coniuge assegnatario della casa coniugale


Le detrazioni previste dal Tuir per gli interventi relativi a lavori di ristrutturazione edilizia possono essere fruite anche dall'ex coniuge assegnatario ma non proprietario della casa coniugale, qualora dette spese siano da questo sostenute ed in presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge.


Documentazione da conservare


Si chiarisce che tra i documenti, che il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 impone di conservare per eventuali successivi controlli dei verificatori, non è presente la dichiarazione di esecuzione dei lavori.


Questo anche dopo che l'importo delle spese ammissibili è stato elevato ad euro 96.000, per costi sostenuti dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.


INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA


Lavori eseguiti a cavallo degli anni 2012-2013


Per i lavori di riqualificazione energetica, che beneficiano dello sconto Irpef del 55%, eseguiti sullo stesso edificio, a cavallo dei due anni di imposta 2012 e 2013 è necessario che la documentazione utile per ottenere la detrazione sia inviata all'Enea nei 90 giorni successivi alla data di fine lavori. Non si richiede che il termine per l'invio ricada entro il 30 giugno 2013.


Qualora si tratti dell'ipotesi in cui i lavori sono terminati nel 2012 e le spese siano state sostenute anche nel 2013, i 90 giorni per l'invio dei documenti all'Enea decorrono sempre dalla data di fine lavori. Se emergono altre spese successive all'invio dei documenti, è possibile effettuare una integrazione della scheda informativa precedentemente inviata.


L'integrazione va eseguita non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui la spesa può essere detratta.


Remissione in bonis


Come prospettato nelle Faq riportate sul sito dell’Enea, l’omesso invio della documentazione, relativa agli interventi ammessi alla detrazione del 55%, nel termine di 90 giorni dalla data di fine lavori non produce l’inammissibilità a fruire dei benefici fiscali.


Infatti, se la violazione non è stata oggetto di contestazione, il contribuente può avvalersi dell’istituto della remissione in bonis che consente di  accedere al regime agevolativo  se effettua l’invio della documentazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.


In sostanza, si tratta della prima dichiarazione dei redditi la cui scadenza avviene successivamente al termine previsto per eseguire la comunicazione.


DETRAZIONE IRPEF INTERESSI PASSIVI SU MUTUO


Anche qualora le fatture di spesa abbiano come intestatario un solo coniuge, è possibile, per il mutuo intestato al 50% fra i due coniugi, contratto per la costruzione dell’abitazione principale di proprietà al 50%, detrarre la quota di interessi passivi spettante all’altro coniuge.


E’ necessario attestare sulle fatture giustificative che le spese di costruzione sono state  sostenute al 50 per cento da ciascun coniuge.


In questo modo è ammesso detrarre il 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca. Ogni coniuge avrà diritto alla detrazione pari al 50 per cento di interessi passivi.


CEDOLARE SECCA


Opzione in regime transitorio


In regime transitorio di cedolare secca, l’opzione esercitata dal contribuente nel modello 730/2012 o in Unico 2012, quindi per i redditi 2011, senza confermarla per gli anni successivi con il modello 69, ha validità anche per il residuo periodo di valenza del contratto, qualora non intervenga la revoca.


Si precisa, quindi, che l’applicazione della cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non ha effetto vincolante per le annualità successive, se dal comportamento concludente del contribuente si desume l’intenzione di non applicare detto regime per il residuo periodo di durata del contratto (in pratica applicando l’IRPEF e l’imposta di registro).


Regolarizzazione


La situazione in cui è stata inviata la raccomandata al conduttore dichiarando di applicare la cedolare secca e la rinuncia agli aggiornamenti del canone, ma in Unico 2012 non è stata esercitata la relativa opzione, è soggetta a regolarizzazione mediante invio di una dichiarazione integrativa di Unico 2012 entro il 30 settembre 2013, indicando l’applicazione della cedolare secca.


Per completare la sanatoria, il contribuente è tenuto a versare:


-> l’acconto ed il saldo della cedolare secca relativa al periodo di imposta 2011;


-> l’acconto per il periodo di imposta 2012;


-> il saldo per il periodo di imposta 2012 nella data stabilita.


Nel caso in cui l’acconto ed il saldo Irpef per il 2011 abbiano compreso anche il reddito derivante dalla locazione, è consentito presentare istanza per correggere i codici tributo di versamento.


In questo modo, l’acconto ed il saldo Irpef 2011 diventano acconto e saldo per la cedolare secca per il 2011; l’acconto Irpef per il 2012 si tramuta in acconto per la cedolare secca 2012.


Se gli importi Irpef non coprono quelli dovuti a titolo di cedolare secca, è necessario integrare le somme versando le sanzioni e gli interessi.


Si ricorda che:


- non è possibile far ricorso al ravvedimento operoso per il versamento dell’acconto della cedolare secca per il 2011, essendo scaduti i termini;


- l'imposta di registro versata non può essere restituita, stante il disposto dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo cui, in caso di opzione "non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate".


IMU


Immobili inagibili - Compilazione di Unico o 730 del 2013


In tema di immobili inagibili - per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011 - la disciplina Imu prevede l’abbattimento del 50% della base imponibile; inoltre su questi fabbricati l’Imu sostituisce altri prelievi.


E’ obbligatorio
, però, indicare nei modello 730/2013 o nel modello Unico Persone Fisiche  2013 i dati relativi ai terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU.


A tal proposito è necessario indicare nel quadro B o RB - nel rigo in cui sono riportati i dati  dell’immobile inagibile - nella colonna 2 ‘Utilizzo’ il codice residuale ‘9’. Il reddito fondiario dell’immobile sarà indicato in un apposito rigo del prospetto di liquidazione del modello 730-3 (sezione ‘altri dati’, rigo 147 ‘redditi fondiari non imponibili'), compilato a cura del soggetto che presta assistenza fiscale, o del quadro RN del modello UNICO PF 2013 (rigo RN50  ‘altri dati’, colonna 2 ‘redditi fondiari non imponibili').


A margine, si rammenta che, ai fini Irpef, è consentito effettuare la variazione dell’accertamento catastale dell’immobile, nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e  tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione).


IVIE


La nuova imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), in vigore dal 2012, prevede l’esclusione Irpef sia per le abitazioni principali che per gli immobili non locati. Pertanto si rende superfluo compilare il quadro D del modello 730/2013 nonchè il quadro RL di Unico PF 2013.


Ai fini del monitoraggio fiscale, è rimasto l’obbligo di compilare il modulo RW.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ DEL 3%  E RIENTRO DEI CERVELLI


La circolare n. 13/2013 definisce l’ambito di applicazione del contributo di solidarietà con riferimento all’incentivo per il c.d. “rientro dei cervelli”, disposto per le persone fisiche, in possesso di determinati requisiti, che intraprendono in Italia un lavoro dipendente.


L’agevolazione consiste nell’abbattimento della base imponibile ai fini dell’IRPEF nella misura dell’80% per le donne, del 70% per gli uomini.


In relazione all’introduzione del contributo di solidarietà del 3% sui redditi superiori a 300.000 euro lordi annui, si precisa che il reddito complessivo da considerare va calcolato sommando i redditi di ogni categoria, determinati secondo i criteri previsti per ciascuna di esse, e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, arti e professioni.


Quindi,
il reddito complessivo da considerare ai fini dell’applicazione del contributo di solidarietà deve essere calcolato al netto dell’incentivo fiscale.

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