Dichiarazione rettificabile fino allo spirare del termini dell'accertamento

Pubblicato il 22 febbraio 2011 La Ctp Milano, con sentenza n. 21 del 26 gennaio 2011, e la Ctr Puglia, con sentenza n. 116/9/10 del 28 ottobre 2010, giungono alla conclusione che anche nelle ipotesi favorevoli al contribuente le dichiarazioni tributarie possono essere rettificate entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento, ossia fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Tale recente orientamento contrasta con quanto sostenuto dalle Entrate che continuano a considerare che il contribuente possa ritrattare a favore la dichiarazione solo fino l'anno successivo (ex articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998). Per l’Agenzia l'unica possibilità che resta dopo la scadenza della presentazione della dichiarazione successiva è quella della richiesta di rimborso.

Nella sentenza della Ctp Milano si ricorda, tra le altre, la decisione n. 18076, depositata il 2 luglio 2008 della Cassazione, in cui si esplicita che la dichiarazione può essere riformata dal contribuente entro il termine quadriennale, anche nelle ipotesi a lui favorevoli.
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