L’Agenzia delle Entrate, intervenuta in Commissione finanze, ha risposto ad un question time sulla dichiarazione Iva 2021, soffermandosi in particolare sulla questione relativa ai versamenti sospesi.
Il quesito verteva sulla mancata possibilità di utilizzare il credito Iva, considerato solo potenziale, in caso di versamenti sospesi e rinviati a seguito dei provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si ricorda, che il modello di dichiarazione IVA riferito al 2020 prevede, tra l’altro, un apposito rigo dove riportare i dati relativi ai versamenti IVA sospesi per effetto dei decreti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.
Si tratta del rigo VA16 del modello, che è riservato ai soggetti che, essendone legittimati da specifiche disposizioni, non hanno effettuato nel corso del 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA. Il problema nasce però dal mancato richiamo di tali importi nel quadro VL, che porta ad equiparare i versamenti in sospensione di legge a quelli non effettuati in violazione degli obblighi di legge.
Di qui le numerose richieste di chiarimenti all’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate, con la sua risposta in Commissione finanze, ha confermato il tenore letterale della norma di cui all’articolo 30 del Dpr 633/72, che consente di computare in aumento dell’Iva detraibile le somme dell’Iva versata mensilmente.
Pertanto, secondo l’Agenzia, nel compilare il quadro VL, che serve per determinare l’Iva dovuta o a credito, i versamenti periodici rinviati vengono equiparati a versamenti omessi con gli stessi effetti sulla limitazione di utilizzo del credito d’imposta che potrebbe emergere dalla dichiarazione annuale.
In tal modo, però, viene annullato il beneficio della sospensione dei versamenti, riconosciuto proprio in caso di perdita di fatturato come una sorta di misura di sostegno per le imprese in difficoltà finanziaria, tanto che i versamenti sospesi potranno essere legittimamente effettuati, ratealmente fino al 16 dicembre 2022.
Inoltre, l’Agenzia conferma che il recupero del credito avverrà nel periodo d’imposta in cui i versamenti saranno ripresi dopo la sospensione, compilando il quadro VQ del modello Iva come previsto per tutti i versamenti scaduti.
La risposta offerta dal Fisco sembra, però, non cogliere la differenza che esiste tra i versamenti non effettuati in base alla normativa emergenziale (che risultano essere tecnicamente non scaduti) e quelli non versati alla scadenza di legge.
Visto il perdurare della situazione emergenziale connessa all’evento Covid, sarebbe auspicabile che l’Agenzia consentisse l’utilizzo del credito “potenziale” emergente dalla dichiarazione Iva dell’anno 2020, in compensazione con i debiti Iva sospesi e indicati nel rigo VA16.
Sempre all’Agenzia delle Entrate era stata avanzata richiesta di un ulteriore slittamento dei termini per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni del 110% (sconto in fattura o totale cessione del credito a terzi), da trasmettere entro il prossimo 31 marzo.
L'invio della comunicazione era già stato oggetto di proroga dal 28 febbraio al 31 marzo.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria, però, è stata negativa.
Il sottosegretario MEF, ieri, in Commissione finanze della Camera ha motivato il parere negativo alla richiesta dell’ulteriore proroga sostenendo che il termine “risulta in linea con quello previsto dal Dl sostegni con riferimento all'invio della certificazione unica e delle comunicazioni degli oneri detraibili e deducibili da parte degli enti esterni e un rinvio ulteriore potrebbe comportare effetti negativi sulla corretta predisposizione della dichiarazione precompilata”.
Ha, poi, ricordato che l’operazione precompilata e “una operazione particolarmente complessa in quanto è necessario elaborare un numero molto elevato di informazioni in un breve lasso di tempo sulla base di criteri molto articolati”.
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