Dichiarazione integrativa soggetta a correzione in caso di errore materiale

Pubblicato il 23 dicembre 2009
Con sentenza n. 26862 depositata il 21 dicembre 2009, la Cassazione, dopo aver ribadito che la Legge n. 413 del 1991, al suo articolo 57, comma 1, dispone che le dichiarazioni integrative siano irrevocabili e che le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possano essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti, ha però precisato che, in caso di errore materiale manifesto e riconoscibile, la dichiarazione di definizione agevolata di una controversia può comunque essere corretta.

Tale opzione – spiega la Corte - integra un atto volontario, frutto di scelta e di autodeterminazione del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà del singolo, ma previsti dalla legge, come conseguenza dell'osservanza di specifiche norme che regolano ciascuna scelta, la quale, una volta effettuata, non può essere sostituita da un'altra”. L'amministrazione finanziaria, in questo caso, deve sempre accertare gli effetti che il contribuente abbia inteso conseguire valutando, altresì, la complessiva condotta tenuta da quest'ultimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy