Dichiarazione integrativa soggetta a correzione in caso di errore materiale
Pubblicato il 23 dicembre 2009
Con sentenza n. 26862 depositata il 21 dicembre 2009, la Cassazione, dopo aver ribadito che la Legge n. 413 del 1991, al suo articolo 57, comma 1, dispone che le dichiarazioni integrative siano irrevocabili e che le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possano essere modificate dagli uffici né contestate dai contribuenti, ha però precisato che, in caso di errore materiale manifesto e riconoscibile, la dichiarazione di definizione agevolata di una controversia può comunque essere corretta.
“Tale opzione – spiega la Corte - integra un atto volontario, frutto di scelta e di autodeterminazione del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà del singolo, ma previsti dalla legge, come conseguenza dell'osservanza di specifiche norme che regolano ciascuna scelta, la quale, una volta effettuata, non può essere sostituita da un'altra”. L'amministrazione finanziaria, in questo caso, deve sempre accertare gli effetti che il contribuente abbia inteso conseguire valutando, altresì, la complessiva condotta tenuta da quest'ultimo.