Dichiarazione Ici solo per variazioni fuori dai data-base

Pubblicato il 13 maggio 2009

Quando le variazioni soggettive e oggettive che determinano una diversa misura dell’ICI dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del dlgs 463/97 che disciplina il Mui (Modello unico informatico, oggi utilizzato dai notai per effettuare registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari e volture catastali), la relativa dichiarazione non va presentata. Così, per gli atti di compravendita e per quelli di cessione o costituzione di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie perfezionati con le procedure telematiche non sussiste l’obbligo dichiarativo, che é invece operante (con eguali termini temporali che per la dichiarazione dei redditi) in presenza di atti notarili, siano formati o autenticati, riguardanti immobili ubicati nelle Province di Trento e Bolzano dove vige il sistema del libro fondiario. Ed è altrettanto operante se gli elementi rilevanti per l’ICI non sono acquisibili dai Comuni per la via della consultazione della banca dati catastale e in tutti i casi in cui non è fattibile la verifica dell’adempimento dell’obbligazione tributaria. La nuova versione del modello di dichiarazione ICI è ospitata da ieri nel sito del Mineconomia, Dipartimento Finanze. Le istruzioni contengono l’elenco dei più significativi casi di necessaria presentazione del modello:

1. quando gli immobili godono di riduzioni di imposta

2. quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non si è utilizzato il Mui

3. quando il Comune non possiede le informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, come già premesso.

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