Dichiarazione fraudolenta, precisazioni di Cassazione
Pubblicato il 20 dicembre 2014
Il
momento costitutivo del disvalore del fatto riconducibile alla fattispecie del reato di
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n.
74/2000, va individuato nella
presentazione di una delle dichiarazioni annuali previste ai fini delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n.
52752 del 19 dicembre 2014.
Nella medesima pronuncia, la Suprema corte ha anche evidenziato come, affinché il
reato in esame possa dirsi
integrato, è necessario che:
- il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con
superamento delle soglie di punibilità;
- sia stata posta in essere una
falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie attraverso l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsa rappresentazione;
- il soggetto abbia agito con
dolo specifico di evasione.