Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può concorrere con il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, dovendosi escludere, per le due fattispecie, un concorso apparente di norme.
E' il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per come da ultimo ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4910 del 6 febbraio 2023.
Non sussiste - si legge ancora nella decisione - alcuna relazione di genere a specie tra le fattispecie poste a confronto, in quanto non può ritenersi che la condotta di occultamento o distruzione integri le attività simulate o gli altri mezzi fraudolenti e ingannatori caratteristici delle modalità della condotta della dichiarazione fraudolenta.
Può parlarsi, piuttosto, di un fenomeno di interferenza tra i due reati, determinato dalla peculiarità del fatto concreto, senza che però sussista alcun rapporto di specialità tra le fattispecie incriminatrici astrattamente considerate.
L'amministratore che evade le imposte distruggendo anche documenti contabili, quindi, commette un doppio reato, secondo gli artt. 3 (dichiarazione fraudolenta) e 10 (occultamento di documenti contabili) del D.Lgs n. 74/2000.
Sulla base delle richiamate considerazioni, gli Ermellini hanno confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto sussistere, in capo al titolare di una ditta individuale, il concorso tra i due reati in questione, non ravvisando, in essa, alcun vizio di legittimità.
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