Dichiarazione d’inammissibilità dell'appello via Pec. Ricorso con termine breve

Pubblicato il 04 settembre 2019

Sul termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza di primo grado è incentrata la pronuncia n. 21964 emessa il 2 settembre 2019 dai giudizi di Piazza Cavour.

Il ricorso in cassazione, avente ad oggetto atti di trasferimento di un trust, viene dichiarato inammissibile per ritardo nella presentazione dell’atto giudiziario.

Infatti, in caso di declatoria di inammissibilità dell'appello, il termine per proporre ricorso in cassazione contro la sentenza di primo grado è quello breve (60 giorni, ex art. 325, comma 2, cpc). Tale termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame.

Con riferimento alla validità della comunicazione di detta ordinanza via Pec, si richiama quanto affermato dalla Corte di cassazione secondo cui il ricorso per cassazione contro una sentenza di primo grado, “nell'ipotesi in cui l'appello esperito contro di essa sia stato dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi del primo comma dell'articolo 348-bis del Codice di procedura civile, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, quandanche tale comunicazione sia stata eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”.

Oltre a ciò, la sentenza ravvisa un altro motivo di inammissibilità: la mancata indicazione nell’atto di impugnazione, da parte del ricorrente, dei motivi di appello allora proposti.

E’ consolidato che, nel ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, l’atto di appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza costituiscono requisiti processuali di ammissibilità.

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