A seguito del comunicato stampa del 1° marzo 2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha avvisato che, a causa di temporanei rallentamenti nelle reti di trasmissione delle dichiarazioni registrati il 28 febbraio 2017, sono eccezionalmente considerate tempestive le dichiarazioni Iva 2017 (relative all’anno d’imposta 2016) pervenute entro il 3 marzo 2017, giunge dalla stessa Agenzia un nuovo chiarimento in merito alla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali ancorati al “termine di presentazione” della dichiarazione Iva annuale.
Fin dal giorno successivo al comunicato, infatti, sono pervenuti all'Amministrazione finanziaria una serie di dubbi degli operatori proprio sulla correttezza del suddetto adempimento.
Con la risoluzione 26/E del 6 marzo 2017, l’Agenzia chiarisce che il termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017.
Pertanto, ne consegue che tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al “termine di presentazione” della dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla stessa data del 28 febbraio 2017.
Con riferimento alla compensazione orizzontale del credito Iva annuale nel modello F24, per importi superiori a 5.000 euro, si precisa che essa potrà avvenire già a partire dal prossimo 16 marzo, anche nel caso in cui la dichiarazione Iva sia stata presentata successivamente allo scorso 28 febbraio, ma comunque entro il 3 marzo.
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