Dicembre. Tempi stretti per i datori di lavoro
Pubblicato il 05 dicembre 2011
La riduzione della seconda rata Irpef del 2011 produce ripercussioni sugli oneri cui devono adempiere i datori di lavoro che svolgono il ruolo di sostituti di imposta.
Le conseguenze di quanto disposto dal
Dpcm del 21 novembre scorso – ossia l'abbassamento all'82% dell'acconto del 30 novembre – hanno rilievo per i lavoratori che hanno fruito del 730, nella specie coloro i quali hanno avuto come risultato della dichiarazione un conguaglio a debito e quindi tenuti al versamento del secondo o unico acconto. In questo caso, il datore di lavoro che ha ricevuto il modello 730/4, dovrà effettuare la trattenuta nella busta paga di novembre rideterminando l'importo in base alla riduzione dell'acconto Irpef all'82%.
Può essere accaduto, però, che essendo il Dpcm intervenuto strettamente a ridosso della scadenza, i datori di lavoro non abbiano avuto il tempo di procedere ai conteggi relativi alla riduzione Irpef nella busta paga di novembre; quindi il sostituto dovrà effettuare l'adempimento con il cedolino di dicembre, aggiungendo anche il rimborso di quanto trattenuto in più il mese precedente. E questa operazione da svolgere sul cedolino di dicembre andrà a sommarsi alle altre ordinarie operazioni relative al conguaglio fiscale, provocando un surplus di oneri a carico del datore di lavoro.
Altra data importante è quella del 16 dicembre prossimo, entro cui il sostituto che ha erogato nei mesi di gennaio e febbraio 2011 premi di produttività attuando la detassazione pur senza la presenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, può sanare la situazione, senza applicazione di sanzioni, versando l'importo dovuto (
circolare n. 36/2011, Agenzia delle entrate).