Devoluzione al trust di beni immobili con pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale

Pubblicato il 30 gennaio 2014 Con sentenza n. 367/9/13 depositata il 16 dicembre 2013, la Commissione tributaria regionale di Napoli, Sezione distaccata di Salerno, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di prime cure avevano accolto il ricorso di un contribuente contro il silenzio-rifiuto maturato avverso l'istanza di rimborso dallo stesso avanzata per ottenere le differenze delle imposte catastali e ipotecarie che erano state pretese in sede di registrazione di un atto notarile recante “devoluzione a titolo gratuito e di vincolo di destinazione al trust di beni immobile”, sull'assunto che le imposte fossero dovute in misura fissa.

I giudici di secondo grado, in particolare, hanno accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate secondo la quale le imposte ipotecarie e catastali andavano versate in misura proporzionale. Ed infatti – si legge nel testo della decisione – nel momento in cui si devolvono al trust beni immobili siti nel territorio italiano e si voglia beneficiare degli effetti della trascrizione, si dovrà comunque procedere alla iscrizione e all'effettuazione delle volture catastali, “per cui si realizza il presupposto per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali”. Del resto, avverrebbe diversamente nel caso in cui si volesse trascrivere solo il vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 2645 ter Codice civile al fine di renderlo opponibile ai terzi senza che ciò comporti un trasferimento di diritto; solo in quest'ultimo caso, ossia, sarebbe dovuto l'imposta in misura fissa.
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