La Corte di giustizia, con la sentenza dell’8 maggio 2008 sulle cause riunite C-95/07 e C-96/07, interviene in merito ai principi che regolano il funzionamento dell’Iva. Nello specifico, i nodi risolti con la sentenza sono due:
- il limite temporale al diritto di detrazione e come conciliare tale termine con quello per l’esercizio dei poteri di accertamento;
- il limite da imporre al potere sanzionatorio in caso di infrazioni che non comportino perdita di gettito per l’Erario.
In proposito la Corte chiarisce che non è incompatibile con le direttive comunitarie il termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva nel rispetto dei principi di equivalenza (si applichi uniformemente ad analoghi diritti) e di effettività (non determini l’impossibilità o l’eccessiva onerosità nell’esercizio del diritto). E ciò anche nel caso l’Amministrazione finanziaria disponga di un lungo termine per la rettifica delle dichiarazioni e indipendentemente dal fatto che le operazioni sottoposte a verifica ricadano nel regime del reverse charge. In merito alla seconda questione, nella sentenza si spiega che l’inosservanza delle formalità da osservare per il corretto funzionamento dell’inversione contabile da parte del contribuente che non porta una perdita all’Erario non può, per il principio di proporzionalità, determinare la perdita del diritto alla detrazione.
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