Rimodulazione oneri e tracciabilità dei pagamenti debuttano in dichiarazione. Come noto, la legge di bilancio 2020 ha introdotto – a partire dal 1° gennaio 2020 - una “rimodulazione” degli oneri detraibili in base al reddito complessivo. Con tale disposizione si è inteso ridurre il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili di cui all'articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro. Rimangono, invece, immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.
L’altra novità targata 2020 ha riguardato le detrazioni Irpef 19%: ai fini dello sconto fiscale, infatti, è stato previsto l’obbligo di tracciabilità delle spese. Restano fuori da tale obbligo gli acquisti di medicinali e dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN. Di recente, sono intervenuti diversi chiarimenti delle Entrate che hanno fatto luce su alcune questioni dubbie.
Con la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 629 della L.160/2019) le detrazioni Irpef spettanti ai sensi dell’articolo 15 del Tuir vengono “parametrate” in funzione del reddito complessivo.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la detrazione spetta:
Diversamente, la detrazione non spetta se il reddito complessivo supera i 240.000 euro. Così, ad esempio, una persona fisica - con reddito complessivo di 170.000 euro - che ha eseguito liberalità in favore di istituti scolastici per 5.000 euro, potrà portare in detrazione un ammontare pari al 19% di 2.917 euro risultante dall’applicazione della seguente formula: 5.000 × (240.000 – 170.000) /120.000. La detrazione IRPEF, quindi, è pari a 554,00 euro (2.917 euro × 19%).
E’ chiaro che il dipendente, superata la soglia dei 120.000 euro di reddito complessivo, deve darne comunicazione al proprio sostituto d’imposta in modo che questi possa tenerne in considerazione in sede di effettuazione delle ritenute. Un concetto che è stato innovato è quello di “reddito complessivo”: questo è determinato al “netto” del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis del Tuir.
Si deve, invece, tenere conto del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 nonché dei redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca (articolo 3 del DLgs.23/2011).
Restano “escluse” dalla parametrazione, le detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir), le detrazioni per i canoni di locazione (articolo 16 del Tuir) nonché le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir). Tuttavia, la detrazione continua a spettare “per l’intero” importo (tenuto conto della franchigia), a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell’articolo 15 del Tuir nonché per le spese sanitarie (comma 1, lett. c)).
Oneri “esclusi” dalla parametrazione |
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Tenuto conto delle diverse tipologie di oneri contemplati nella norma di cui all’articolo 15 del Tuir, si fornisce una elencazione delle possibili fattispecie che saranno oggetto di parametrazione.
Fattispecie |
Articolo 15 del Tuir |
Compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale |
comma 1, lett. b-bis) |
Spese veterinarie |
comma 1, lett. c-bis) |
Spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti |
comma 1, lett. c-ter) |
Spese funebri |
comma 1, lett. d) |
Spese istruzione universitaria e frequenza scolastica |
comma 1, lett. e) |
Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado |
comma 1, lett. e-bis) |
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) |
comma 1, lett. e-ter) |
Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza |
comma 1, lett. f) |
Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per immobili ad uso abitativo |
comma 1, lett. f-bis) |
Spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate |
comma 1, lett. g) |
Erogazioni liberali a favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali |
comma 1, lett. h) |
Costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente enti che operano nel settore culturale e artistico |
comma 1, lett. h-bis) |
Erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo |
comma 1, lett. i) |
Erogazioni liberali in favore di società e ASD |
comma 1, lett. i-ter) |
Spese per la pratica sportiva dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni |
comma 1, lett. i-quinquies) |
spese per locazione studenti universitari “fuori sede” |
comma 1, lett. i- sexies) |
Canoni e oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 |
comma 1, lett. i- sexies.1) |
Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza |
comma 1, lett. i- septies) |
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro |
comma 1, lett. i- octies) |
Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale |
comma 1, lett. i- decies) |
Erogazioni liberali a favore di ONLUS e di soggetti che svolgono attività umanitarie (aliquota del 26%); |
comma 1.1 |
spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti (con detrazione forfetaria di 1.000 euro). |
comma 1-quater) |
Al fine di beneficiare della detrazione Irpef nella misura del 19%, con riguardo alle spese per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità di cui all’articolo 1, comma 679 della L.160/2019, è necessario che il relativo pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario o postale nonché mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del Dlgs. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari nonché i bollettini postali (compresi i MAV ed i RAV) ed i pagamenti con pagoPA.
Per “altri mezzi di pagamento” si intendono quelli che "garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria". Tra questi non rientrano i “circuiti di credito commerciale” attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano i sistemi di pagamento elencati nell'articolo 23 del DLgs.241/1997, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (risposta interpello n. 180/E/2020), così come il software/sistema sviluppato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti (la moneta contante confluisce in un conto di un istituto di pagamento autorizzato il quale effettua nei confronti del medico tanti singoli bonifici per quanti sono i pagamenti effettuati con tutti i dati del paziente e della prestazione inseriti nella causale). In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “vi è l'esigenza di tracciabilità del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario (attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili)”. Pertanto, anche se detto sistema permetta di identificare i contribuenti non rispetta i requisiti della tracciabilità in quanto detta procedura di gestione dei pagamenti non utilizza i sistemi di pagamento dell’articolo 23 del D.lgs. n.241/1997 (risposta interpello n.247/E/2020).
Appare importante, poi, sottolineare che rientrano tra i sistemi tracciabili anche i pagamenti effettuati mediante un'applicazione (app) di pagamento via smartphone (ad esempio: google pay, satispay, ecc..) Nella risposta all’interpello n.230/E/2020, in particolare, è stato precisato che - trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato - tale modalità di pagamento “soddisfa” i requisiti di tracciabilità.
Nello stesso documento di prassi si precisa, infine, che in presenza di oneri e spese per i quali è richiesta la detrazione dall'imposta, sostenuti mediante il descritto istituto di pagamento, il contribuente dovrà esibire all'Amministrazione finanziaria in caso di controllo, o ai Caf e ai professionisti abilitati in sede di apposizione del visto di conformità:
Un ulteriore chiarimento ha riguardato il pagamento effettuato mediante carta di credito da un soggetto diverso da quello a cui è intestato il documento di spesa. Il caso è quello di un contribuente che effettua una prestazione medica presso una struttura sanitaria privata non in convenzione con il SSN ed utilizza, per il pagamento, la carta bancomat intestata al figlio.
Sul punto, nell’ambito della risposta all’interpello n.484/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della norma, “occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto”. Il contribuente, quindi, dovrà dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio (così come anche dalla risposta all’interpello n.431/E/2020). Pertanto, e questo si ritiene sia un principio generale, il contribuente può utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, “circostanza, nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell'Istante che riferisce di aver "rimborsato in contanti la spesa sostenuta" al figlio”.
Analoghe conclusioni le ritroviamo, per altri versi, nella risposta all’interpello n.431/E/2020. In tale documento di prassi viene affrontata la casistica in cui il pagamento delle spese da parte del contribuente intestatario delle fatture veniva posto in essere attraverso una carta di credito agganciata ad un conto corrente cointestato ai coniugi. Anche in questo caso, l’Agenzia ribadisce che, sotto il profilo documentale, il contribuente è tenuto a dimostrare “l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”. Nel caso di specie è, quindi, possibile utilizzare la carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza, nel caso, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.
Restano soggetti all’obbligo di tracciabilità tutti gli oneri non espressamente “esclusi” che danno diritto alla detrazione Irpef nella misura del 19% di cui all’articolo 15 del Tuir e da altre disposizioni normative.
Fattispecie |
Articolo 15 del Tuir |
Interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari |
comma 1, lett. a) |
Interessi passivi e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale |
comma 1, lett. b) |
Compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale |
comma 1, lett. b-bis) |
Spese veterinarie |
comma 1, lett. c-bis) |
Spese per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti |
comma 1, lett. c-ter) |
Spese funebri |
comma 1, lett. d) |
Spese istruzione universitaria e frequenza scolastica |
comma 1, lett. e) |
Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado |
comma 1, lett. e-bis) |
Spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) |
comma 1, lett. e-ter) |
Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza |
comma 1, lett. f) |
Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per immobili ad uso abitativo |
comma 1, lett. f-bis) |
Spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate |
comma 1, lett. g) |
Erogazioni liberali a favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali |
comma 1, lett. h) |
Costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente enti che operano nel settore culturale e artistico |
comma 1, lett. h-bis) |
Erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo |
comma 1, lett. i) |
contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso |
comma 1, lett. i-bis) |
Erogazioni liberali in favore di società e ASD |
comma 1, lett. i-ter) |
Erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale |
comma 1, lett. i-quater) |
Spese per la pratica sportiva dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni |
comma 1, lett. i-quinquies) |
spese per locazione studenti universitari “fuori sede” |
comma 1, lett. i- sexies) |
Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" residenti in zone montane o disagiate |
comma 1, lett. i- sexies.1) |
Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza |
comma 1, lett. i- septies) |
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro |
comma 1, lett. i- octies) |
Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale |
comma 1, lett. i- decies) |
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi tra 5 e 18 anni. La detrazione del 19% spetta per le spese sostenute dall’1.1.2021 |
comma 1 lett. e-quater)
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Spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti |
co. 1-quater |
Fattispecie |
Normativa |
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari |
Art. 138 comma 14, L.388/2000
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Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia” |
Art. 1 della L.28/1999 |
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale |
Art. 25 del DLgs.367/1996 |
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non hanno iniziato a lavorare |
Art. 2, comma 5-bis), DLgs.184/1997 |
Spese per asili nido |
Art. 1, comma 335 della L. 266/2005 |
Spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani |
Art. 16, comma 1-quinquies.1) Tuir |
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che dal periodo d’imposta 2018 e fino all’operatività del RUNTS |
Art. 83, comma 5 del DLgs.117/2017 |
Come anticipato, sono – in ogni caso - previste specifiche casistiche in cui non trovano applicazione le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. E’ così, possibile continuare con il pagamento in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, nel caso di:
Pertanto, oltre alle spese per le prestazioni rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN, è ancora possibile pagare in contanti l’acquisto di medicinali (da banco, omeopatici, ecc.) e dispositivi medici, così come l’acquisti di prodotti per i quali è esclusa la detraibilità della spesa; si tratta, ad esempio, dell’acquisto di “parafarmaci”, quali integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia e se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione n. 396/E/2008).
Va detto, che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della riposta all’interpello n.158/E del 5 marzo 2021 ha confermato un principio che si ritiene assuma valenza “generale”: ciò che rileva ai fini della tracciabilità dei pagamenti è il “soggetto” (ossia la struttura) che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa e non la prestazione resa in convenzione con il SSN. Pertanto, ove il contribuente abbia fatto ricorso ad una struttura accreditata al SSN per la prestazione medica, la spesa sostenuta potrà essere in ogni caso detratta mediante l’esibizione del relativo documento a prescindere dal tipo di prestazione resa (in accreditamento o meno).
Dubbi erano sorti anche sulle modalità di pagamento dei medicinali veterinari. La norma, infatti, fa espresso riferimento all’acquisto di “medicinali” senza specificare alcunché; allo stesso modo, non è chiaro se il pagamento in contanti è ammesso anche per il noleggio di dispositivi medici (anche qui la norma è generica usando il termine “dispositivi medici”). Tuttavia, per quanto riguarda le spese veterinarie non pare ci siano dubbi alla tracciabilità: nella risposta all’interpello 158/E/2021, infatti, viene precisato che “i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti ai fini della dichiarazione precompilata sono esclusivamente quelli relativi alle spese effettuate con i metodi di pagamento tracciabili”.
Rientrano, poi, nell’obbligo della tracciabilità anche tutte le spese per visite specialistiche presso medici che esercitano la libera professione (dentisti, oculisti, ecc.), così come alcune tipologie di certificati rilasciati dal medico di famiglia. In tale eventualità, non è difficile imbattersi nel caso del medico specialista che non è munito di Pos: in tal caso, occorrerà procedere al pagamento mediante bonifico o assegno.
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