Detrazione slegata dall’utilizzo

Pubblicato il 30 luglio 2008 Rispondendo all’interpello avanzato da un Comune che aveva rinnovato la sua rete di distribuzione del gas, la risoluzione n. 321 di ieri delle Entrate precisa le norme che disciplinano l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, specifica l’Agenzia si può beneficiare della detrazione Iva anche senza l’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi acquistati. Per avvalersi di questa possibilità è, infatti, sufficiente che i beni e i servizi acquisiti siano riconducibili a operazioni che danno diritto alla detrazione, mentre non è necessario attendere la loro effettiva utilizzazione. La risoluzione in esame, richiamando il precedente documento di prassi n. 328/E del 1997, invita il Comune a verificare il momento in cui è sorto il diritto alla detrazione prima di procedere eventualmente al suo esercizio effettivo annotando le fatture nell’apposito registro. Il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile e può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui è sorto. Si tratta di un principio generale che vale anche per l'Iva versata da un ente locale per la costruzione di una rete di distribuzione del gas. Inoltre, l’Agenzia ritiene possibile compensare il credito annuale Iva con le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e dipendente, con l’Irap e con le addizionali comunali e regionali. La compensazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello F24. In caso di somme ancora da versare si dovranno utilizzare l’F24 Enti pubblici oppure l’F24 semplice, a seconda che l’ente locale sia titolare o meno di conti presso le tesorerie provinciali dello Stato.
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