La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso avanzato da una Srl che lamentava la violazione del principio del contraddittorio, dichiara l’illegittimità, con riferimento ai diritti ed alle garanzie del contribuente soggetto ad accertamento fiscale, del recupero a tassazione dell’agenzia delle Entrate della maggiore Iva sull’importo della svalutazione contabilizzata in bilancio circa la vendita di un immobile.
Con sentenza n. 2875 del 3 febbraio 2017, i magistrati riaffermano il principio per cui sull’amministrazione fiscale grava l’obbligo di dar seguito al diritto di contraddittorio endoprocedimentale, nel momento in cui, violando l’obbligo, va incontro all’illegittimità dell’atto quando il contribuente ha assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Infatti, nel caso prospettato, il contribuente avrebbe potuto, in contraddittorio con il Fisco, far valere le ragioni per cui la ripresa a tassazione dell’Ufficio era in contrasto con il principio di neutralità dell’Iva, in quanto relativa ad un importo per il quale era stata emessa regolare fattura e l’Iva pagata e portata in detrazione, essendo riferita ad una compravendita di immobile regolarmente effettuata.
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