Per la Commissione europea ci sono i margini per la detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità, se il possesso della fattura si perfeziona entro i termini del d.P.R. n. 100/98. Pertanto, la detrazione immediata è possibile anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione. La Commissione supera, così, i dubbi degli operatori richiamando la modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in corso di conversione).
Quest'importante indicazione (TAXUD C3 D(2018)6177124) giunge in ANC e in Confimi Industria in risposta alla denuncia presentata nel maggio del 2017, sulle presunte violazioni ai principi comunitari di:
delle novità introdotte negli articoli 19 e 25 del dPR n.633/72 dall’articolo 2 del D.L. n.50/2017.
E' tutto nel Comunicato stampa ANC-CONFIMI del 23 novembre 2018.
Ritiene Marco Cuchel, Presidente dell’ANC, che, sì, “la risposta della Commissione ci permette (…) di concludere (…): che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile l’imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno 15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119); (…) che questo è ciò di cui ha finalmente preso atto il Governo con il collegato fiscale”, il quale, tuttavia, nella versione attuale in corso di conversione, “prevede stranamente il riconoscimento di detto principio esclusivamente per le operazioni effettuate da gennaio a novembre”.
Ma, continua Cuchel, per le fatture dell’anno precedente che giugeranno all’inizio del nuovo anno (ancorché entro il 15 di gennaio) il principio, invece, non funzionerebbe e gli operatori dovrebbero rinviare almeno di un mese la detrazione.
Da qui l’esortazione al legislatore nazionale a fare ora la sua parte – possibilmente già in sede di conversione del collegato – sistemando e semplificando la norma in modo che la detrazione funzioni secondo i principi comunitari durante tutto l'anno.
Infine, a giudizio di ANC e Confimi, le modifiche introdotte al DPR n.100 dal collegato fiscale ed in vigore dal 24 ottobre 2018, sono efficaci da tale data solamente per la parte innovativa della norma (ad esempio, la riduzione dal giorno 16 al 15 del termine ultimo per il perfezionamento del possesso della fattura); resta fermo, in altri termini, il principio della retro imputazione anche per i mesi pregressi.
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