Detraibilità del 55% su più interventi autonomi certificati da documentazione ad hoc

Pubblicato il 02 dicembre 2010 Nella risposta fornita dal sottosegretario all'Economia, Sonia Viale, a un'interrogazione presentata in Commissione finanze alla Camera, si legge che la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge Finanziaria 2007) può essere valutata caso per caso e la detrazione può essere applicata autonomamente rispetto a quella effettuata l’anno precedente sullo stesso edificio, a patto che si presenti una separata documentazione per ogni tipo di intervento diverso effettuato.

Nell’interrogazione si chiedeva esplicitamente se più interventi “verdi” eseguiti sullo stesso immobile nel triennio 2007-2010 potessero essere considerati autonomamente, sia a livello formale che ai fini contributivi, e non come una prosecuzione di quelli già avviati e, quindi, beneficiare dell’agevolazione del 55% per ciascun intervento fino all’importo massimo di 100mila euro.

La risposta preparata dall’agenzia delle Entrate ha sostanzialmente ribadito che la verifica va effettuata caso per caso. Secondo l’Agenzia: “l’autonoma configurabilità dell’intervento va riconosciuta se è subordinata a elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, dall’espletamento degli adempimenti amministrativi "  (Dia,collaudo ecc). Tuttavia, è necessario – proseguono le Entrate – che per ogni singolo intervento si sia in possesso “dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio e dell’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla normativa”.
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