I condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro di persona, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, devono poter accedere ai benefici anche se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.
Lo ha sancito la Corte costituzionale con sentenza n. 229 dell’8 novembre 2019, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 58-quater, comma 4, della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione) che abbiano cagionato la morte del sequestrato.
In via consequenziale, la Consulta ha anche dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 289-bis cod. pen. (ossia sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) che abbiano cagionato la morte del sequestrato.
Secondo i giudici costituzionali, in particolare, anche per i condannati a pena temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, qualificato dalla causazione della morte della vittima, vale il rilievo, già evidenziato nella sentenza n. 149/2018 in riferimento ai condannati all’ergastolo per il medesimo reato, “che la rigida preclusione temporale posta dalla disposizione censurata all’accesso ai benefici sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena”.
E ciò, come corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato.
Allo stato – hanno inoltre rilevato i giudici della Consulta – “la rimozione della preclusione contenuta nella disposizione censurata con riferimento ai condannati all’ergastolo da parte della sentenza n. 149 del 2018 ha prodotto l’irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato”.
Come sopra riportato, la declaratoria di illegittimità costituzionale è stata estesa, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), alla parte della disposizione censurata che si riferisce ai condannati a pene detentive temporanee per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all’art. 289-bis cod. pen., che abbiano cagionato la morte del sequestrato.
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