Pronuncia delle Sezioni Unite penali di Cassazione in tema di procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive e possibilità, per la persona detenuta, internata o sottoposta a misura limitativa della sua libertà, di comparire all’udienza camerale.
Con sentenza n. 11803 del 9 aprile 2020, la Suprema corte ha spiegato che la facoltà di partecipazione può essere concessa al detenuto (internato o sottoposto a misura limitativa) in presenza di espressa domanda avanzata, anche mediante il difensore, con richiesta di riesame.
Il massimo Collegio di legittimità ha così risolto la questione ad esso sottoposta in relazione alle modifiche apportate all’articolo 309 c.p.p. dall’art. 11 della Legge n. 47/2015, modifiche volte a rafforzare la tutela dei tempi prescritti da codice per la definizione del procedimento di riesame e, contestualmente, a consentire all’imputato di fruire di un maggior periodo di tempo per preparare la propria difesa.
Nel superare il contrasto interpretativo formatosi nella giurisprudenza della Cassazione, le SS. UU. hanno formulato apposito principio di diritto ai sensi del quale: “Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.”.
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