Detassazione premi risultato al via

Pubblicato il 17 maggio 2016

Il 16 maggio 2016, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro - sezione pubblicità legale – il decreto interministeriale del Lavoro e MEF n. 1462 del 29 aprile 2016, che attua la disposizione della legge di Stabilità per il 2016 e disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.

Parte così la previsione della Legge n. 208/2015 che ha reintrodotto la tassazione agevolata – salvo rinuncia espressa dei lavoratori - in forma sostitutiva al 10% ed entro i 2.000 euro lordi dei premi di risultato di ammontare variabile e legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili con criteri da determinarsi con decreto, come pure delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa.

Nuova detassazione

Si tratta di un incentivo non nuovo, ma completamente riscritto dalla Stabilità 2016. Il nuovo provvedimento interministeriale è finalizzato ad indicarne le regole applicative e la relativa disciplina dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, ecc., oltre che gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Tassazione agevolata premi risultato

È prevista una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro. La soglia dei 2.000 euro può essere elevata a 2.500 per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro”.

Le disposizioni si applicano al solo settore privato. In particolare ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, a 50mila euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva del 10%.

Altra condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio: le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti collettivi decentrati (territoriali o aziendali) indicati dall’articolo 51 del Dlgs 81/2015.

Quote agevolate

Secondo le nuove regole del decreto interministeriale n. 1462/2016 - valide dal 2016, per gli anni avvenire e per le quote erogate quest'anno, ma di competenza dello scorso 2015 - la detassazione è applicabile alle seguenti quote retributive:

- premi di risultato;

- somme erogate a titolo di partecipazione agli utili;

- voucher.

Opzione voucher detassati

Le disposizioni della Stabilità 2016 prevedono regole che agevolano anche l’accesso dei lavoratori al welfare aziendale. È previsto, infatti, che gli importi spettanti a titolo di premio di rendimento possano essere convertiti in beni e servizi di welfare aziendale: ossia in benefit detassati.

L'alternativa alle erogazioni di importi agevolati è l'erogazione anche tramite voucher cartacei o elettronici, utilizzabili solo dal beneficiario.

I benefit, infatti, possono essere erogati anche tramite documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale. Tali voucher devono essere nominativi, non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera e servizio.

Questi, inoltre, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche nell’eventualità in cui le misure stesse siano fruite, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme spettanti a titolo di premio di rendimento, né sono, per tale ragione, soggette all’imposta sostitutiva del 10%.

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