Detassazione premi di risultato. Cosa fare in mancanza di RSU

Pubblicato il 17 marzo 2021

Si applica la tassazione agevolata sui premi di risultato ai dipendenti anche in caso di contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 176/2021.

Detassazione premi di risultato. La disciplina

A disporre un’agevolazione consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile erogati ai dipendenti in presenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, è stata la legge di stabilità 2016 (n. 208/2015).

Per la sua attuazione è stata emanato il decreto 25 marzo 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per l’applicazione del beneficio viene richiesto che l'erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, di cui all'articolo 51 del Dlgs n. 81/2015; questo stabilisce che, salvo diversa previsione, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Questi contratti, si specifica, sono utili per individuare criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o simili appositamente individuati.

Detassazione premi di risultato. Rappresentanze sindacali aziendali assenti

Una società del settore metalmeccanico fa presente che intende istituire tali premi di risultato ma al suo interno non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali ed, inoltre, non è iscritta, per scelta propria, ad alcuna associazione di categoria datoriale.

Nella risposta n. 176 del 16 marzo 2021 si afferma che l’azienda può comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, quindi, se presenti le condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.

Qualora non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda può adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà; la scelta andrà poi comunicata ai lavoratori. Ciò consentirà di applicare non solo la detassazione sui premi di risultato ma anche gli altri istituti contrattuali per i rapporti tra azienda e lavoratore.

In alternativa, il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e l’articolo 51 citato prevede tra i contratti collettivi utili per l'erogazione del premio di risultato anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

In conclusione, per l’Agenzia l’istante può applicare l'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato – ed anche il regime fiscale ex articolo 51, commi 2 e 3, Tuir, per la predisposizione di un sistema di welfare - corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all'azienda.

Andrà poi fatta una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori riguardante la stipula di tale accordo; non sarà necessaria l'acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia data prova dell'avvenuta trasmissione agli interessati.

Si fa presente che per la società priva di RSU è possibile anche recepire il contratto territoriale di settore stipulato in un'altra regione, se lo stesso risulti compatibile con la propria realtà aziendale.

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