Detassazione lavoro notturno e straordinario possibile per gradi

Pubblicato il 18 ottobre 2010

L’agenzia delle Entrate - prima, con la risoluzione n. 83/E/2010, e poi, ad integrazione, con altri due documenti di prassi, le circolari congiunte con il ministero del Lavoro nn. 47 e 48 del 2010 – ha chiarito le regole di detassazione degli straordinari, dei premi di produttività e di risultato che interessano i lavoratori dipendenti del settore privato, precisando che i citati lavoratori tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa possono beneficiare del regime fiscale agevolato (recupero del 10%) per le ore di lavoro notturno prestato e per le ore di straordinario relative agli anni 2008 e 2009.

Il riferimento normativo è all’articolo 2 del Dl 93/2008, che aveva previsto un’imposta sostitutiva del 10% per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, per il secondo semestre del 2008.

Il successivo Dl n. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009) ha esteso il regime di tassazione agevolata anche agli anni 2009 e 2010, limitatamente ai premi di produttività.

Con le circolari congiunte, si è voluto far chiarezza sulle somme che possono beneficiare della citata detassazione, anche con effetto retroattivo. È stato confermato un atteggiamento di apertura sia con riguardo al lavoro straordinario, che al lavoro notturno e alle indennità o maggiorazioni di turno. Tutte queste somme sono detassabili a partire dal 1° luglio 2008, giorno di entrata in vigore della disposizione normativa.

Accertata la presenza di somme che possono essere detassate, il lavoratore deve procedere per gradi. A loro volta le aziende, verificato il diritto alla detassazione su somme erogate nel 2008 e 2009, rilasciano una certificazione attestante la misura delle somme che non hanno beneficiato della detassazione. Il dipendente, con la certificazione aziendale, può procedere al recupero delle maggiore imposte con il modello Unico Integrativo (riservandosi così la possibilità di compensare il credito) o con l'istanza di rimborso.

Per il recupero dell’agevolazione spettante per il 2010 si potrà operare direttamente in sede di conguaglio di fine anno. Spetterà, in tal caso, al lavoratore comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di detassare l'importo annuo massimo direttamente in busta paga.

Per le annualità relative al 2008 e al 2009, per le quali si è maturato un credito, si potrà procedere con il recupero a partire dal mese di luglio 2011, quando si potrà presentare l’assistenza fiscale per l’anno in corso. Al fine, poi, di evitare che i lavoratori presentino due dichiarazioni integrative per recuperare le maggiori imposte versate, l’Agenzia (circolare 48/2010) ha fatto sapere che i modelli dichiarativi del prossimo anno risulteranno modificati proprio per contenere un’unica indicazione relativa alla modalità di recupero sia dell’anno 2008 che 2009.

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