Detassazione dei premi di risultato: in aumento i contratti di produttività

Pubblicato il 20 febbraio 2024

Per l’anno 2024 è stata confermata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sui premi di produttività nella misura pari al 5% in luogo dell’ordinaria tassazione pari al 10%.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noti i risultati del report “deposito contratti” in cui emerge che i contratti di produttività depositati e attivi sono in continua crescita.

Ciò sta a significare che la riduzione dell’imposta sostitutiva favorisce la diffusione di sistemi volti ad incrementare produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Crescita dei contratti di produttività

Alla data del 15 febbraio 2024, il numero dei contratti attivi è pari a 9.903, in luogo dei 7.681 presenti alla stessa data dell’anno precedente, a beneficio di 3.045.154 lavoratori.

Comparando i dati relativi all’anno 2024 e 2023 è emerso che la crescita interessa i contratti aziendali (+18,6%) e soprattutto quelli territoriali, passati da 719 a 1.645 (+128,8%) in un anno.

Ad oggi sono 9.903 i contratti attivi, di cui 7.844 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 6.139 di redditività, 5.031 di qualità, mentre 1.056 prevedono un piano di partecipazione e 5.966 prevedono misure di welfare aziendale.

NOTA BENE: Il valore annuo medio del premio è pari a 1.478,76 euro per lavoratore beneficiario.

Premi di produttività anno 2024

I premi di produttività si sostanziano in importi variabili della retribuzione legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione.

I parametri per il raggiungimento del premio devono essere previsti da accordi sindacali di secondo livello, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dotate dalla maggiore rappresentatività comparata.

I contratti aziendali o territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione territoriale competente in via telematica entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di cui al decreto interministeriale 25 marzo 2016, redatta secondo il modello elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In assenza di contrattazione di secondo livello, pur non rimanendo preclusa la possibilità per il datore di lavoro di erogare somme a titolo di premio, non sarà possibile applicare il regime di detassazione.

Limiti alla detassazione

La detassazione dei premi è consentita fino ad un importo massimo pari a 3.000 euro lordi su base annua, innalzabile a 4.000 per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Inoltre, la detassazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 80.000.

ATTENZIONE: Il lavoratore può rinunciare all’agevolazione laddove il trattamento fiscale ordinario sia più favorevole allo stesso (nel caso ad esempio di detrazioni che azzerano l’imposta).

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