Deroghe ai minimi tariffari di avvocato solo se motivate o se c'è l'accordo delle parti

Pubblicato il 20 ottobre 2011 E' stato accolto, con rinvio, dalla Corte di cassazione – sentenza n. 21633 del 19 ottobre 2011 – il ricorso presentato da un legale avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva liquidato, senza fornire alcuna motivazione, le spese del doppio grado di una lite in una somma che era risultata inferiore ai minimi tariffari di avvocato.

I giudici di legittimità hanno aderito alle doglianze dell'avvocato sottolineando come, allo stato, la normativa sui minimi tariffari sia ancora in vigore non essendo stata abrogata dalle disposizioni dell'articolo 2 della Legge Bersani che permette deroghe su accordo delle parti. Accordo che, nella specie, non c'era stato.

In definitiva, – si legge nel testo della decisione – il giudice di merito, nella liquidazione delle spese di lite “non può limitarsi a una apodittica fissazione del compenso spettante al professionista, ma deve determinare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia”.
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