Derivati sull’energia elettrica, trattamento Iva dei differenziali di prezzo

Pubblicato il 05 gennaio 2022

L’Agenzia delle Entrate è stata sollecitata ad esprimersi in merito al trattamento IVA dei differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica.

La richiesta di chiarimento è pervenuta da una società ALFA (acquirente), che ha sottoscritto un contratto di compravendita "PPA" di Energia Elettrica (Power Purchase Agreement, ovvero contratto di acquisto di energia stipulato tra un grossista e il proprietario di un impianto di produzione di energia BETA (venditore)).

Oggetto del contratto è l'impegno che una parte assume nel corrispondere all'altra il differenziale di prezzo determinato dalla:

Dato l'andamento attuale del costo dell'energia potrebbe succedere che sia ALFA a dover versare il differenziale di prezzo, come definito nel contratto e ad emettere fattura nei confronti di BETA.

Pertanto, l’istante chiede se, con riferimento al caso di specie:

  1. il contratto sottoscritto si sostanzi in un contratto finanziario derivato;

  2. continui a trovare applicazione quanto precisato nella risoluzione dell'Amministrazione finanziaria del 16 luglio 1998 n. 77, secondo cui le somme, cosiddetti differenziali, che vengono versate in esecuzione dei contratti stessi, costituiscono l'oggetto della prestazione contrattualmente dedotta e non possono essere qualificate come corrispettivi di una controprestazione.

Contratto di compravendita di energia elettrica: è uno strumento derivato

L’Agenzia, nella risoluzione n. 1 del 3 gennaio, parte dal precisare il fatto che se il contratto sottoscritto tra Acquirente e Venditore ha ad oggetto la compravendita di energia elettrica con regolazione e impegno al versamento dei Differenziali di prezzo, a copertura del rischio di oscillazione del prezzo dell'energia, si è in presenza di un contratto di finanza derivata (swap).

Il contratto cosiddetto swap, come chiarito più volte dalla Corte di Cassazione, è quel contratto aleatorio con cui le parti si obbligano reciprocamente all'esecuzione, l'una nei confronti dell'altra, alla scadenza di un termine prestabilito, di una certa prestazione pecuniaria, il cui ammontare è determinato da un evento incerto. Effettuati i calcoli all'esito del periodo pattuito, uno dei contraenti si trova a debito nei confronti dell'altro ed è tenuto a pagare la differenza.

Trattamento Iva dei differenziali di contratti derivati, chiarimenti

Da un punto di vista fiscale, le operazioni di finanza derivata trovano la loro disciplina di riferimento, ai fini Iva, nell’articolo 10, n. 4), del Dpr n. 633/1972, che ricomprende, tra quelle esenti dall’imposta, anche “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali (…)”.

Nello specifico, infatti, la suddetta disposizione normativa annovera tra le operazioni esenti dall'IVA le operazioni relative a strumenti finanziari, menzionandone alcune tipologie contrattuali a titolo puramente esemplificativo.

Alla luce di ciò, la base imponibile dei differenziali di contratti derivati deve essere individuata nell'importo degli stessi differenziali monetari, anche alla luce dell'articolo 4 della legge n. 146/1998, così come modificato dall'articolo 4, della legge n. 133/1999, il quale stabilisce che "agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti".

Pertanto – conclude l’Agenzia - devono intendersi superati, con specifico riferimento alla determinazione della base imponibile dei contratti relativi a strumenti finanziari che danno luogo a differenziali monetari, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 77 del 1998, in quanto anteriori rispetto alla disposizione normativa sopra richiamata di cui all'art. 4 della legge n. 133 del 1999.

Secondo la risoluzione n. 1/E/2022, quindi, le operazioni oggetto di contratti relativi a strumenti finanziari derivati su commodities – dai quali può scaturire, a scadenza, l’incasso o il pagamento per le parti, rispettivamente, di differenziali monetari positivi o negativi – sono prestazioni relative a strumenti finanziari e la loro base imponibile è costituita dal differenziale stesso.  

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