Derivati: da segnalare le perdite non inferiori al 50%

Pubblicato il 11 dicembre 2018

La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni in tema di operazioni in strumenti derivati e in warrant, con particolare riferimento all’obbligo di segnalazione posto a carico dell’intermediario nel caso di perdite subite dall’investitore nella misura non inferiore al 50 % del capitale di riferimento.

Obbligo di segnalazione: qual è il valore di riferimento?

L’obbligo di segnalare le perdite – ha precisato nel testo della sentenza n. 31896 del 10 dicembre 2018 - scatta, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Consob n. 11522/1998, in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni.

Un valore, questo, che pur essendo originariamente determinato per contratto, subisce variazioni sia in occasione della comunicazione di precedenti perdite sia in caso di versamenti o prelievi.

Tale nuovo valore, in ogni caso, è da ritenere vincolante per l’investitore solo se sia stato tempestivamente comunicato dall’intermediario: in mancanza di comunicazione della variazione della misura del capitale di riferimento, infatti, si applica il valore originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni, quello comunicato per ultimo.

Sì alla cessione del credito da derivati

Oltre a questo principio di diritto, la Prima sezione civile della Cassazione ha enunciato un altro interessante assunto, affermando la possibilità di cessione del credito, da parte del correntista, nella eventuale controversia sui derivati.

In particolare, gli Ermellini hanno concluso che la cessione dei crediti futuri, anche di quelli aventi causa risarcitoria, è possibile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto.

Nell’ordinamento vigente – è stato evidenziato – non esiste una norma che vieta a disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, essendo sufficiente che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata o determinabile la fonte dei crediti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy