Con sentenza n. 20262 del 12 maggio 2023, la Corte di cassazione ha richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di deposito telematico degli atti processuali e relativo perfezionamento.
Il deposito telematico degli atti processuali - si legge nella decisione - può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda Pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia.
Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte PEC di ricevuta, in cui:
Con tale ultima accettazione - e solamente a seguito di essa - si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC; inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti.
Poiché, quindi, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della Giustizia, la verifica da parte del giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento a tale momento.
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