Precisazioni, dalla Cassazione, in tema di deposito cauzionale nella locazione e relativa funzione.
Il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno.
Esso comporta la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell’eventuale obbligo di risarcimento di chi ha prestato la cauzione (cosiddetto “cauzionante”).
L’accipiens, sulla somma o sul valore dei beni ricevuti, potrà agevolamente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso.
Nella locazione, l’obbligo del locatore di restituire il deposito sorge al termine del contratto, ossia non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato; nel caso, poi, in cui l’accipiens lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione.
In ogni caso, allo svincolo del deposito cauzionale non può essere riconosciuto, in via di principio, effetto diverso e ulteriore rispetto alla perdita della garanzia liquida da esso rappresentata.
Ne discende che:
E’ quanto si legge nella sentenza della Cassazione n. 18069 del 5 luglio 2019.
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