Deposito all’ITL dei verbali di conciliazione in sede sindacale

Pubblicato il 22 maggio 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 163 del 17 maggio 2018, ha fornito chiarimenti in merito al deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.

L’intervento dell’INL è scaturito dal diniego, da parte di un Ispettorato Territoriale, relativamente al deposito di verbali di conciliazione sottoscritti ex art. 411 c.p.c. da parte della Confederdia (Confederazione Dirigenti Quadri Impiegati dell’Agricoltura), motivato dalla presupposta carenza di legittimazione dell’organizzazione in questione.

Chiarisce la nota che il presupposto fondamentale della conciliazione sindacale è la circostanza che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale.

L’assistenza fornita dall’associazione in favore del lavoratore costituisce, pertanto, condizione imprescindibile e sufficiente per la validità della conciliazione sindacale e, dunque, per il suo deposito presso l’Ispettorato territoriale.

Continua la nota evidenziando che l’ulteriore requisito richiesto espressamente dalla legge, ovvero l’autenticità del verbale di conciliazione, accertata dal direttore dell’Ispettorato territoriale o da un suo delegato, consente il deposito del verbale medesimo presso la cancelleria del Tribunale e, quindi, la possibilità di ottenere, su istanza della parte interessata, il decreto di esecutività.

Già con note prot. 5199/2016 e prot. 5755/2016 il Ministero del Lavoro aveva specificato che, ai fini del deposito del verbale presso l’Ufficio territoriale, il soggetto sindacale “deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività”.

Per l’Ispettorato la suddetta interpretazione deve essere letta alla luce dell’art. 412 ter c.p.c. per il quale “la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Quindi la norma consente la previsione in sede contrattuale di una specifica procedura di conciliazione esclusivamente alle associazioni sindacali dotate del requisito della maggiore rappresentatività per cui soltanto con riferimento alle suddette fattispecie di “proceduralizzazione contrattuale” della conciliazione sindacale si rende necessaria la verifica dell’effettiva sottoscrizione da parte dell’associazione sindacale del contratto collettivo della categoria in esame nonché la verifica del grado di rappresentatività del soggetto sindacale che potrà essere effettuata mediante l’apposizione sul verbale di un’espressa dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al requisito di cui all’art. 412 ter c.p.c.

In conclusione, l’INL sottolinea che, “posto che non tutti i contratti collettivi prevedono una specifica disciplina della conciliazione, la soluzione della “responsabilizzazione”, e cioè dell’autodichiarazione del soggetto sindacale in ordine al possesso del requisito della maggiore rappresentatività (da doversi adottare nelle sole ipotesi in cui la conciliazione sindacale è realizzata secondo specifiche disposizioni contrattuali) consente di evitare all’Ispettorato territoriale accertamenti tecnicamente complessi e, al contempo, garantisce l’autoregolamentazione sindacale in applicazione delle norme che la prevedono”.

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