A seguito dell'entrata in vigore, il 1° aprile 2017, della nuova disciplina sui depositi Iva, è stata avanzata all'Amministrazione finanziaria un'istanza di interpello per avere alcuni chiarimenti su aspetti operativi delle modifiche apportate all'articolo 50-bis del Decreto legge n. 331/1993 da parte del Dl collegato alla Manovra di bilancio 2017 (articolo 4, commi 7 e 8, Dl 193/2016).
L'Agenzia ha risposto con la risoluzione n. 55 del 3 maggio 2017, con la quale per la prima volta si affrontano alcune questioni connesse all’operatività delle recenti modifiche normative.
L'istante è una società petrolchimica esercente impianti di raffinazione in regime di deposito fiscale gestito anche come deposito Iva, nel quale vengono lavorate materie prime di provenienza sia nazionale che esterna (Ue ed extra Ue).
La risoluzione n. 55/E/2017, analizzando il caso di specie che vede protagonista una società svizzera con rappresentante fiscale in Italia, ripercorre gli aspetti salienti della disciplina del deposito Iva e risponde a quattro precisi quesiti.
Specifica l'Agenzia che: le successive cessioni di cui i beni possono essere stati oggetto durante il periodo di permanenza nel deposito Iva non incidono sull'individuazione della modalità di estrazione del bene stesso, fermo restando che la base imponibile sarà comunque costituita dal corrispettivo o valore dell'ultima di tali cessioni.
Pertanto, anche nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l'imposta da versare tramite F24 deve essere calcolata applicando il valore percentuale delle materie prime di provenienza italiana introdotte nel deposito al corrispettivo o valore pattuito per l'ultima cessione effettuata prima dell'estrazione. Ne consegue che il cedente dovrà comunicare tale percentuale al soggetto che provvede all'estrazione.
Con riferimento alla determinazione della base imponibile, nel caso in cui i beni che vengono estratti dal deposito Iva sono stati oggetto di produzione e sono il risultato della miscelazione di materie prime acquisite in Italia oppure all’estero, la base imponibile su cui applicare l’imposta all’estrazione si può calcolare in modo proporzionale alla natura delle materie prime utilizzate in base a un criterio Fifo.
Al quesito se sia possibile scomputare dal versamento (mediante F24) dell’imposta dovuta e relativa all’estrazione di beni (con utilizzazione o commercializzazione nel territorio italiano) il credito Iva proveniente dalla liquidazione periodica, la risoluzione n. 55/E specifica che tale possibilità è esclusa. Viene, infatti, ribadito che il soggetto che estrae dal deposito un bene per il quale sia applicabile la procedura del versamento diretto (mediante F24) dell’imposta dovuta non possa scomputare dal versamento stesso il credito Iva proveniente dalla liquidazione periodica. Dunque, non è possibile alcuna compensazione per l'Iva da versare per l'estrazione dei beni dal deposito.
L'esportatore abituale che intende avvalersi del plafond per evitare il versamento dell'imposta, deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica.
La dichiarazione, insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".