La Giustizia amministrativa ha posto all’attenzione degli operatori interessati al Processo amministrativo telematico alcune nuove precisazioni riguardanti i depositi digitali di atti e ricorsi, oltre alle istruzioni già fornite a ridosso della data di avvio della fase sperimentale del PAT (10 ottobre 2016).
Innanzitutto, i moduli da utilizzare per i depositi online sono i nuovi modelli pubblicati sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata al PAT e non quelli resi disponibili prima del 1° luglio 2016, non più utilizzabili.
Inoltre, poiché la sperimentazione riguarda solo i ricorsi depositati nel periodo 10 ottobre – 30 novembre 2016, tutti gli atti e i documenti relativi a ricorsi depositati prima del 10 ottobre dovranno continuare ad essere depositati secondo l'ordinaria procedura, con l'invio anche del formato digitale ma non utilizzando i Moduli di deposito propri del PAT.
Ulteriore chiarimento viene fornito con riguardo a eventuali depositi telematici che precedano quelli in formato cartaceo (unico ad avere validità legale): in questi casi – viene precisato - il deposito digitale è cancellato e l’avvocato dovrà procedere ad un nuovo inoltro telematico del ricorso dopo quello cartaceo.
Per finire, viene specificato che per i depositi online degli atti processuali e dei documenti devono essere utilizzati esclusivamente indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, gestiti dal ministero della Giustizia.
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