Depositi costieri non operativi, fissati i criteri per l’inoperatività

Pubblicato il 06 settembre 2022

Pubblicata in data 31 agosto 2022, dall’Agenzia delle Dogane e monopoli la determinazione direttoriale 392138/22, recante gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell’inoperatività, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da cause oggettive di forza maggiore, dei depositi costieri di capacità inferiore a 10.000 metri cubi e dei depositi di stoccaggio di oli minerali al di sotto della suddetta soglia, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

A seguito di tali criteri l’Agenzia ha, ora, dei parametri per considerare realizzata la fattispecie di revoca.

Infatti, nel caso di riscontro da parte dell’ADM degli indici specifici per la valutazione dell’inoperatività del deposito, secondo le prescrizioni fissate dalla stessa determinazione, in assenza della comunicazione di sospensione temporanea dell’esercizio del deposito resa dall’esercente l’Agenzia avvia il procedimento:

Nel caso invece, di motivate condizioni esterne che richiedano la sospensione temporanea dell’esercizio del deposito, il responsabile della gestione deve darne comunicazione preventiva all’Ufficio delle dogane territorialmente competente riportando la durata programmata dell’inoperatività e la descrizione delle situazioni, anche di natura economica, che l’hanno procurata.

Dunque, l’operatore ha l’onere di comunicare all’autorità doganale i casi di sospensione per «motivate condizioni esterne» o «forza maggiore», e gli uffici devono verificarne la sussistenza.

In caso di valutazione positiva, segue, per un tempo non normato, la sospensione delle licenze.

All’articolo 3 della determinazione, vengono enunciati i seguenti sei indici sintomatici dell’inoperatività del deposito con riguardo all’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla relativa capacità di stoccaggio, rilevata per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi:

  1. la persistente assenza dei requisiti tecnico-organizzativi rapportati ai servizi strumentali all’esercizio del deposito;
  2. la condizione di chiusura del deposito e l’irreperibilità dell’esercente, con conseguente preclusione ad esercitare la facoltà di libero accesso nei depositi;
  3. la carenza assoluta di ricezione dei prodotti energetici detenibili nel deposito;
  4. l’indice di rotazione mensile inferiore a 0,02, per ciascun prodotto energetico detenuto nel deposito ed oggetto di separata contabilizzazione, eccettuati i gas di petrolio liquefatti;
  5. la mancata presentazione alla vidimazione ovvero l’omessa richiesta e tenuta del registro cartaceo di carico e scarico consolidate nel corso del nuovo esercizio finanziario;
  6. l’assenza di presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, laddove prevista in base alla capacità del deposito.

Riscontrata la sussistenza di almeno uno dei suddetti specifici indici, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito avvia, previa notifica all’interessato, il procedimento di revoca dei provvedimenti autorizzativi e della licenza fiscale di esercizio rilasciati da ADM connessi alla gestione dell’impianto risultato inoperativo.

L’esercente può presentare delle prove scritte per giustificare l’eventuale inoperatività del deposito e comprovare, così, la continuità e la sostenibilità della gestione aziendale.

L’Ufficio delle dogane sottopone a valutazione i documenti prodotti dall’esercente unitamente alla complessiva posizione tributaria rivestita dalla ditta.

Qualora non ritenute accoglibili le osservazioni presentate dall’esercente, l’Ufficio delle dogane adotta motivato provvedimento espresso di revoca dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale e della correlata licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale ovvero di tale licenza ed eventuale accessoria autorizzazione ad operare come destinatario registrato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Avvocati: la riforma previdenziale forense entra in vigore

27/12/2024

Premi e contributi INAIL: a chi e quando si applica la riduzione 2025

27/12/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 gennaio 2025 (con Podcast)

27/12/2024

L'obbligo di repêchage non trova spazio nel contratto di apprendistato

27/12/2024

Pensioni INPS: disponibile la nuova versione del simulatore “Pensami”

27/12/2024

Regime impatriati: dal 2025 fruizione del secondo quinquennio

27/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy