Depistaggio: qualifica di pubblico ufficiale connessa ai fatti

Pubblicato il 24 maggio 2017

La fattispecie di frode in processo penale e depistaggio di cui all'art. 375 c.p., si configura come reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, le cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto funzionale con l’accertamento che si assume inquinato. Sicché la condotta illecita dell’indagato deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati che compongono l’indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione.

E’ il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, accogliendo le ragioni di un vigile urbano, imputato per frode in processo penale e depistaggio, in quanto aveva istigato i colleghi ad offrire dichiarazioni mendaci per favorirlo nell'ambito di un procedimento penale riguardante vicende personali.

Sono state dunque ritenute fondate le censure dell’imputato, in ordine all'errata inclusione dei fatti contestati nella fattispecie di cui all'art. 375 c.p.; reato per cui la qualifica di pubblico ufficiale si considera essenziale e che presuppone l’effettivo svolgimento di funzioni pubbliche. Funzioni che invece non vengono in rilievo nel caso di specie, posto che con l’attività posta in essere, i pretesi istigati non avevano contribuito alla formazione della volontà della p.a.

Depistaggio non include le attività private dei pubblici ufficiali

La contestata fattispecie incriminatrice – sottolinea la Corte con sentenza n. 24557 del 17 maggio 2017 - deve pertanto essere interpretata nel senso di non poter includere attività private, pur se consumate, come nella specie, da persone che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale per la loro attività lavorativa.

Non ricorrendo dunque gli estremi del reato suindicato, ben possono configurarsi altre fattispecie giuridiche differenti, come il delitto di false comunicazioni al p.m., che può essere consumato da chiunque, posto che la qualifica professionale non interferisce nella realizzazione del fatto specifico.

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