Con nota prot. n. 15764 del 9 agosto 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori istruzioni in materia di depenalizzazione, con particolare riferimento alle ipotesi in cui la pena originariamente prevista era quantificata in misura proporzionale.
Stante la retroattività delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative e la previsione di una limitazione a tale principio solo in malam partem, il Ministero ritiene che anche in relazione agli illeciti commessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 trovi applicazione il limite massimo dei 50.000 euro.
A titolo di esempio, nell'ipotesi di somministrazione illecita per la quale era prevista una ammenda di € 50 per ogni giornata di lavoro e per ciascun lavoratore, la sanzione amministrativa che gli ispettori irrogheranno sarà determinata all'esito di tale operazioni di calcolo.
Qualora l’importo risultante sia superiore a € 50.000, lo stesso sarà ricondotto a tale cifra e sulla medesima si opererà la riduzione di cui all'art. 16, Legge n. 689/1981.
Conclude la nota ministeriale evidenziando che, con riferimento all'esempio sopra citato, eventuali ipotesi di appalto illecito che coinvolgano più soggetti (es. committente e più imprese appaltatrici). il limite degli € 50.000 trova applicazione in relazione a ciascun appalto.
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