Anche se l’art. 12 del D.Lgs. 7/2016 ha depenalizzato il reato di ingiuria trasformandolo in illecito amministrativo, il danneggiato può continuare ad essere risarcito sul piano civile.
D’altro canto non può trascurarsi che una sentenza di assoluzione per abolitio crimnis, emessa – come nella controversia qui trattata – dopo che vi è stata pronuncia di condanna anche al risarcimento danni, non ha valenza pienamente liberatoria, al pari della sentenza di condanna definitiva.
In altri termini, non può che rilevare la circostanza che si sia compiutamente svolto un processo in cui il fatto dal quale consegue il diritto al risarcimento dei danni sia stato accertato e sia attribuibile ad un soggetto obbligato agli effetti civili.
D’altra parte, una diversa interpretazione della normativa in esame violerebbe l’art. 3 della Cost,, determinando una irragionevole disparità di trattamento fra il danneggiato che ha ottenuto una condanna in un processo penale che si concluda con la declaratoria di abolitio criminis ed il danneggiato che ha ottenuto la stessa condanna con sentenza irrevocabile.
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 25062 depositata il 16 giugno 2016.
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