Il Consiglio dei ministri, nel corso della seduta del 13 novembre 2015, ha approvato, in esame preliminare, gli attesi testi dei due decreti legislativi aventi ad oggetto la depenalizzazione dei reati e l’abrogazione di alcune fattispecie con introduzione di illeciti con sanzioni civili.
Nel dettaglio, i due decreti attuano la delega contenuta nell’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge n. 67/2014 il cui termine per il relativo esercizio era in scadenza al 17 novembre.
Per quanto riguarda il primo decreto, è stato seguito il criterio generale di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, fattispecie contenute in Leggi speciali e nel Codice penale.
In via generale, viene prescritta:
Tra i reati coinvolti nella depenalizzazione si segnala l’omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, qualora l’importo non superi i 10 mila euro annui.
Per contro, vengono escluse dall’intervento alcune fattispecie poste a tutela di interessi importanti come in materia:
Altri reati espressamente non ricompresi nella depenalizzazione sono:
Il secondo decreto legislativo prevede, per quel che riguarda illeciti di scarsa offensività, la sostituzione della sanzione penale con la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla parte offesa.
Per gli illeciti individuati, quindi, il giudice civile adito dalla persona offesa per il risarcimento del danno potrà prevedere, accanto all’indennizzo, anche una sanzione pecuniaria in favore dell’Erario.
Tra gli illeciti interessati dall’intervento si segnala:
Esclusi alcuni reati ritenuti di “offensività elevata”, quali l’occupazione di beni immobili privati, l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.
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