La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 67/06/08 depositata il 23 giugno 2008, ha statuito che, in caso di dichiarazione dei redditi congiunta, entrambi i coniugi sono solidali nel pagamento dell'imposta, soprattasse ed interessi; tuttavia, la cartella di pagamento deve essere notificata ed indirizzata al coniuge primo dichiarante, altrimenti la pretesa risulta illegittima. E' la stessa Corte Costituzionale, con ordinanza n. 128 del 2000, ad affermare la responsabilità dei coniugi in caso di dichiarazione congiunta; nel caso esaminato, tuttavia, la notifica non era stata effettuata nei confronti del primo dichiarante e, pertanto, la cartella doveva ritenersi illegittima.
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